Dichiarazione sostitutiva di una dichiarazione 730 inviata tramite le apposite funzionalità disponibili nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1 Qualora il contribuente riscontri che la dichiarazione 730, trasmessa con le modalità di cui al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, presenta dati errati o incompleti, il contribuente stesso può inviare, con le medesime modalità, una nuova dichiarazione 730 che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa.
2 Per effettuare l'invio della dichiarazione 730 sostitutiva, il contribuente accede all'apposita area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, con le modalità di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, riapre la dichiarazione già trasmessa, apporta le modifiche necessarie e quindi procede all'invio della dichiarazione.
3 La dichiarazione 730 sostitutiva può essere inviata a partire dal 10 giugno 2015 ed entro il 29 giugno 2015. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione 730, con le modalità di cui al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e dalla quale emerga un debito, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto all'effettuazione del conguaglio e che abbiano trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute, possono inviare la dichiarazione 730 sostitutiva entro il 21 giugno 2015.
4 La sostituzione della dichiarazione 730 precompilata è ammessa una sola volta ed eventuali ulteriori correzioni sono effettuate con le modalità ordinarie, presentando una dichiarazione 730 integrativa, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero un modello Unico correttivo nei termini o integrativo, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto, in via sperimentale dal 2015, la dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) del TUIR.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 sono state definite, tra l'altro, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata ed è stata disciplinata, inoltre, la presentazione della dichiarazione direttamente da parte del contribuente.
Tenuto conto del carattere sperimentale della procedura, con il presente provvedimento viene consentito ai contribuenti che hanno già inviato, attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione web 730 precompilato, la propria dichiarazione 730 con dati errati o incompleti, di correggere la dichiarazione direttamente, senza la necessità di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, o di presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La nuova dichiarazione 730, che può essere inviata a partire dal 10 giugno 2015 e fino al 29 giugno 2015, annulla e sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Per i contribuenti che hanno presentato, attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione web 730 precompilato, la dichiarazione 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto all'effettuazione del conguaglio, da cui emerga un esito a debito, e che abbiano trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute, il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è fissato al 21 giugno 2015.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015, relativo all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.