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Decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310
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Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999
Ministero delle finanze
Decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310
GU 254 del 30/10/2000IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI(Vista...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Presupposti e modalità per l'erogazione del credito d'imposta
1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il credito di cui al comma 1 compete a favore delle seguenti categorie di soggetti e nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'I.V.A., risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;
b) esercenti sale cinematografiche d'essai e delle comunità religiose: 7%;
c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea: 3,5%;
d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale: 7%;
e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:
1) di soli cortometraggi: 7%;
2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;
f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:
1) nazionali e/o dell'Unione europea: 6,5%;
2) di qualunque nazionalità: 1%.
3. La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera b), non è cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell'anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera a), compete nella misura del 2 per cento. Il credito può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
4. Il beneficio predetto è subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.Art. 2. - Modalità di controllo
1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con personale avente i requisiti previsti dall'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi e al numero dei titoli di accesso rilasciati.Art. 3. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 2000.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.