Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attribuisce ai soggetti titolari di reddito d'impresa un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato e fino al 30 giugno 2015.
Il comma 4 del citato articolo 18 dispone, tra l'altro, che il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta succesivo. Con circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla misura agevolativa in argomento.
Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- "6856" denominato "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
Si precisa che il codice tributo "6856" sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.