Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 Enti pubblici, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", all'articolo 15, comma 1, stabilisce che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (...)"
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 sono state approvate le modifiche al modello F24 Enti pubblici (di seguito F24 EP). Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 EP, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "150E" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "151E" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta i cui versamenti sono effettuati in regione - art. 15, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 175/2014";
- "152E" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta i cui versamenti sono effettuati fuori dalla regione - art. 15, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 175/2014";
- "153E" denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "154E" denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".
In sede di compilazione del modello F24 EP:
- i codici tributo 150E - 151E - 152E sono esposti nella sezione "Erario"(valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice tributo
153E è esposto nella sezione "Regioni" (valore R), indicando nel campo "codice", il codice della regione desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome" pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice tributo
154E è esposto nella sezione "Enti locali" (valore S), indicando nel campo "codice" il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni" pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".
Per i suddetti codici tributo il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate, nel formato "AAAA". Il campo "riferimento A" non è valorizzato.
Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 EP, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "155E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati
- art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "156E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "157E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "158E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla regione Valle d'Aosta ed effettuati in regione - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "159E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate nella regione Valle d'Aosta ed effettuati fuori dalla regione - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "160E" denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "161E" denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".
In sede di compilazione del modello F24 EP i codici tributo 155E - 156E - 157E - 158E - 159E sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice tributo
160E è esposto nella sezione "Regioni" (valore R), indicando nel campo "codice", il codice della regione, desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome" pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice tributo
161E è esposto nella sezione "Enti locali" (valore S), indicando nel campo "codice", il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni" pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it., in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".
Per i suddetti codici tributo il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato "AAAA".
Il campo "riferimento A" non è valorizzato.
Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 EP, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, il credito d'imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché le somme recuperate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "162E" denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- "163E" denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR";
- "164E" denominato "Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997";
- "165E" denominato " Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della L. 190/2014". In sede di compilazione del modello F24 EP i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati".
Il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA". Il campo "riferimento A" non è valorizzato.
Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 EP, l'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "166E" denominato "Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato";
- "167E" denominato "Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato";
- "168E" denominato "Credito scaturito da ritenute su redditi di capitale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 ordinario".
In sede di compilazione del modello F24 EP i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA": Il campo "riferimento A" non è valorizzato.
Si precisa che i codici tributo istituiti con la presente risoluzione saranno operativi a decorrere dal 7 gennaio 2016.