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D.Lgs. 2004
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Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92
Ministero delle finanze
Decreto interministeriale 11 dicembre 2000, n. 375
GU 293 del 16/12/2000IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. L'agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico" e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettano per un importo pari alle accise non dovute sui prodotti petroliferi da utilizzare per lo svolgimento, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli come definite nel comma 3 del presente articolo, delle attività indicate nel medesimo punto 5, ai seguenti soggetti:
a) esercenti le suddette attività iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, i motori per l'azionamento delle attrezzature agricole, destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali, le macchine utilizzate per la irrigazione dei fondi, per l'essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui all'articolo 58 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.Art. 2. - Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione
1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio dell'attività stagionale dell'azienda, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 4, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche specificandone generalità del titolare, ragione sociale e sede legale; nelle richieste di cui al comma 1, successive alla prima presentata a norma del presente regolamento, le attività da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno precedente.
2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f), risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento. Nella medesima richiesta sono altresì indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attività dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento.
3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.
4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.
5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera e), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.
6. Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed indicano i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni verranno effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o quantità su cui intervenire e le relative quantità e qualità complessive di prodotti petroliferi che presumono di impiegare.
7. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione della registrazione.
8. Per la conduzione di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano agli uffici regionali o provinciali competenti distinte richieste redatte ai sensi del presente articolo.
9. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta per i conseguenti adempimenti. Analoga comunicazione viene presentata, in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione ed, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
10. I dati di cui al comma 1 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione.
Le variazioni di cui al comma 9 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.Art. 3. - Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo
1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi del successivo articolo 6, comma 5, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.
2. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 9.
3. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo, distinto per provincia, previa annotazione degli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), anche degli elementi di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera f), ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Il libretto di cui al comma 3 può essere sostituito dalla carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in base all'articolo 15 del già citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.Art. 4. - Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono concesse mediante accredito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico, commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, in via generale, rispettivamente per la benzina e il gasolio e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico e dell'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli esercenti i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, tenuti a fornire ai soggetti ammessi al beneficio prodotti petroliferi da impiegare nelle lavorazioni agevolate ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente, osservano i seguenti adempimenti:
a) all'atto della vendita dei prodotti, annotano sul libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto, le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino i limiti dell'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;
b) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;
c) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto e che viene trasferito al titolare del deposito fiscale fornitore di cui sopra, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati;
d) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata all'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa.
3. Il titolare del deposito fiscale espone il credito cedutogli dagli esercenti depositi commerciali nelle proprie contabilità e lo denuncia all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo, utilizzandolo a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del comma 2 è posta a corredo delle registrazioni fiscali.Art. 5. - Rifornimenti presso depositi fiscali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si applicano anche per gli acquisti di prodotti petroliferi ad aliquota ridotta di accisa effettuati presso i depositi fiscali di oli minerali.Art. 6. - Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), titolari del libretto di controllo, che hanno acquistato, a norma dell'articolo 4, prodotti petroliferi nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotano sul libretto medesimo, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i lavori colturali eseguiti ed i relativi consumi.
2. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 1, specificando l'area di intervento.
3. Le imprese agromeccaniche indicano nel libretto di controllo in loro possesso entro cinque giorni dal termine dei lavori e, comunque, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre i quantitativi consumati e le lavorazioni eseguite, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.
4. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto delle norme generali che sottendono ad una ordinata contabilità, secondo i principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.
5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Alla dichiarazione prevista dal comma precedente sono allegate:
a) copia del libretto di controllo con le debite annotazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, la data di acquisto e la minore accisa assolta in conformità a quanto riportato nelle fatture.
7. In aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.
8. Gli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati, in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.Art. 7. - Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati sono compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3 e verifica la regolarità degli impieghi effettuati e delle rimanenze di prodotti dichiarate, ricorrendo agli accertamenti ritenuti necessari e procedendo altresì a controlli incrociati con le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale rimette la documentazione, con le proprie osservazioni, all'UTF, per gli adempimenti di competenza.Art. 8. - Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale
1. Oltre ai controlli di cui all' articolo 7 del presente decreto, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.Art. 9. - Verifiche e controlli
1. I funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, e verifiche ai depositi di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5 del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.
2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.
3. Gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 4, comma 2, inviano, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, all'UTF territorialmente competente sui propri impianti, un prospetto riepilogativo delle cessioni di prodotti agevolati effettuate; nel medesimo prospetto sono altresì indicati i titolari dei depositi fiscali ai quali sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera c) del predetto comma 2, con i relativi importi dei crediti d'imposta ceduti.
4. Il titolare del deposito fiscale di cui all'articolo 4, comma 3, trasmette all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco recante, per ciascuno degli esercenti depositi commerciali, i dati ricognitivi dei crediti cedutigli nel bimestre medesimo.
5. L'UTF invia una copia degli elenchi, di cui ai commi 3 e 4, ai competenti comandi della Guardia di finanza.Art. 10. - Determinazione delle aliquote di accisa
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.Art. 11. - Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I soggetti già ammessi all'agevolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento si uniformano entro sessanta giorni da tale data alle disposizioni in esso previste, integrando la dichiarazione annuale, presentata ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto 6 agosto 1963, con i dati richiesti all'articolo 2, comma 1, specificando altresì i buoni di prelevamento in proprio possesso. L'ufficio regionale o provinciale, nel procedere agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, tiene conto dei quantitativi di prodotti assegnati per i quali siano già stati rilasciati i buoni di prelevamento di cui all'articolo 20 del citato decreto 6 agosto 1963, che potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto in essi indicato per il ritiro dei carburanti agevolati. Qualora il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato risulti inferiore a quello cui fanno riferimento i suddetti buoni, gli stessi sono restituiti, per la parte eccedente, all'ufficio regionale o provinciale che provvederà alla loro rettifica. Se i buoni da restituire sono stati già utilizzati, i quantitativi loro afferenti sono scomputati dall'assegnazione per l'anno 2001; in caso di impossibilità ad effettuare lo scomputo, l'ufficio regionale o provinciale ne dà comunicazione all'UTF competente ai fini del recupero della differenza di accisa.
3. I depositi definiti, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 1963, come depositi per la vendita all'ingrosso ovvero come depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, iniziano ad operare da tale data come depositi di oli minerali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25 del testo unico.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito commercializzare prodotti per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, per i successivi duecentodieci giorni.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti i depositi commerciali che detengono anche i citati prodotti petroliferi denaturati denunciano agli UTF territorialmente competenti le eventuali giacenze di tali prodotti e versano, entro lo stesso termine, la differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate che possono essere tuttavia esitate per usi agricoli fino ad esaurimento.
In tal caso, il recupero dell'accisa avviene secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 2.
5. Le disposizioni in cui si fa riferimento alla Carta dell'agricoltore e del pescatore ed all'Anagrafe delle aziende agricole hanno effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al già citato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.