Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta IRAP ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP) che disciplina il tributo regionale. In particolare, l'articolo 1, comma 21, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997".
Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del suddetto credito d'imposta, è istituito il seguente codice tributo:
- "3883" denominato "IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Regioni", unitamente al codice regione, reperibile nella tabella "
T0 codici delle Regioni e delle Province autonome" pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
Si precisa che il codice tributo "3883" sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.