Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
L'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che l'Agenzia delle Entrate possa emanare apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 78/2009, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "7497" denominato "Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell'articolo 10 del d.l. 78/2009 - Imposta";
- "7498" denominato "Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell'articolo 10 del d.l. 78/2009 - Interessi";
- "7499" denominato "Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell'articolo 10 del d.l. 78/2009 - Sanzione".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando nei campi specificamente denominati il codice ufficio, il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma "AAAA"), reperibili nell' atto notificato al contribuente.