Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4- bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché aggiornamento delle istruzioni al modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e alle specifiche tecniche IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 1.1. I punti 3.1. e 3.2. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 sono sostituiti dai seguenti:
"3.1. Le modalità indicate nei precedenti punti non si applicano nei confronti dell'INPS".
"3.2. I sostituti d'imposta che ricevono i risultati contabili di contribuenti per i quali non sono tenuti all'effettuazione delle operazioni di conguaglio restituiscono i modelli 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che restituiscono i modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto al punto 6.5. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti."
L'articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, prevede che la trasmissione ai sostituti d'imposta del risultato contabile della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730 (modello 730-4) è effettuata attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2013, è stato stabilito che i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (NoiPa) e l'INPS, nelle ipotesi in cui il modello 730 è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato, ricevono i risultati contabili attraverso i propri canali telematici dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
Dal 2016 i sostituti d'imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico per il tramite dell'Agenzia. E' escluso l'INPS che riceve i modelli 730-4 in via telematica mediante l'utilizzo di propri sistemi.
Per i sostituti gestiti dal sistema NoiPa è previsto che qualora ricevono risultati contabili per i quali non sono tenuti all'effettuazione delle operazioni di conguaglio restituiscono i modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Resta fermo quanto disposto con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, punto 6.5, che prevede che se il sostituto riceve il risultato contabile di una dichiarazione presentata direttamente dal contribuente, per la quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, che provvede ad informare il contribuente con le modalità indicate al punto 6.4 dello stesso provvedimento.
Con il presente provvedimento vengono quindi apportate modifiche al provvedimento del 22 febbraio 2013, e vengono aggiornate le istruzioni al modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze24 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.