Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nella zona franca nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 12 del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
L'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca, i commi 5 e 6 del citato articolo 12 riconoscono l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015 e per quello successivo, secondo le modalità applicative stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013.
In proposito, l'articolo 15 del citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2016 sono stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni in parola. Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, si istituisce il seguente codice tributo:
- "Z146" denominato "ZFU EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 - d.l. n. 78/2015"
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato "AAAA".