Articolo 1, comma 908, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) - Decreto ministeriale 26 gennaio 2016 - IVA - Settore agricolo - Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nell'articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), che apporta alcune modifiche nell'ambito della disciplina IVA del settore agricolo.
In particolare, la citata norma stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro."
La legge di Stabilità, dunque, con il citato comma 908 dell'articolo unico, prevede nuove aliquote compensative per i soggetti che operano nel regime speciale IVA di cui all'articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo, si ricorda che la normativa unionale, in particolare l'articolo 296 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, riprendendo quanto già previsto dalla VI Direttiva, consente agli Stati membri di prevedere particolari modalità di applicazione dell'IVA per le attività agricole, al fine di semplificare e attenuare gli adempimenti.
Nel nostro ordinamento, in coerenza con la normativa unionale, le disposizioni contenute nell'articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevedono un regime speciale IVA per l'agricoltura, che, in presenza dei requisiti richiesti, rappresenta il regime naturale, salvo facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie. Tale regime, oltre ad essere caratterizzato dalla semplificazione degli adempimenti, detta regole particolari per la detrazione dell'IVA.
I produttori agricoli, infatti, che rientrano in tale regime:
- all'atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, applicano le aliquote proprie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici;
- all'atto della determinazione dell'imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle "percentuali di compensazione" calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.
Come detto, dunque, la cessione dei beni elencati nella Tabella A, Parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta all'imposta con l'aliquota propria dei singoli prodotti -ad eccezione dei conferimenti alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi e delle cessioni da Parte dei soggetti esonerati- mentre la detrazione va applicata con le percentuali di compensazione stabilite da diversi decreti, in particolare dal D.M. 30 dicembre 1997 nonché dal D.M. 23 dicembre 2005 e, da ultimo, dal Decreto emanato il 26 gennaio 2016, in attuazione del citato comma 908 dell'articolo unico della legge di Stabilità (in seguito Decreto) e, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016.
Il nuovo Decreto stabilisce che:"Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
a) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento;
b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento.
Per l'anno 2016 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:
a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:7,65 per cento;
b) animali vivi della specie suina:7,95 per cento.".
L'innalzamento delle percentuali di compensazione, contenuto nel Decreto, tiene conto, quindi, della flessibilità concessa dal legislatore nel comma 908 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2016, e, nel rispetto dei fondi messi a disposizione, indica le nuove percentuali.
Nello specifico, dunque, le percentuali di compensazione sono così individuate:
- solo per l'anno 2016, in misura pari al:
- 7,65 per cento, per gli animali vivi della specie bovina - compresi gli animali del genere bufalo - (la percentuale precedente era pari al 7 per cento); e
- 7,95 per cento, per gli animali vivi della specie suina (la precedente percentuale era del 7,3 per cento).
- a regime e, quindi, in via permanente, in misura pari al:
- 10 per cento, per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (in precedenza la percentuale di compensazione era dell'8,8 per cento, a fronte di un'aliquota IVA del 10 per cento applicabile alle relative cessioni, con conseguente obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un'imposta pari all'1,2 per cento. Il previsto innalzamento della percentuale di compensazione consentirà, pertanto, di ridurre l'IVA dovuta fino ad azzerarla);
- 10 per cento per gli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Al riguardo, si precisa che il citato n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 richiama il "latte fresco" e la "crema di latte" "non concentrati né zuccherati", facendo espressamente riferimento alla voce doganale 04.01 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. In detta voce doganale rientrano anche yogurt, kephir e altri prodotti, pertanto, l'indicazione "altri" deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01. Tale interpretazione è in linea con quanto già previsto fino al 31/12/2015, relativamente all'applicazione della percentuale di compensazione dell'8,80 per cento, in base al precedente D.M. 23/12/2005, nonché con quanto affermato nella relazione accompagnatoria all'attuale Decreto, dove si legge che: "In particolare, all'art. 1, comma 1, del decreto si prevede l'innalzamento a regime delle percentuali di compensazione relative al latte fresco non condizionato per la vendita al minuto, nonché di quelle relative agli altri prodotti lattieri di cui al n. 9) della tabella A) Parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72, escluso il latte fresco confezionato per la vendita al minuto".
Per quanto riguarda, inoltre, l'efficacia delle nuove disposizioni, l'articolo 2 del Decreto stabilisce espressamente che l'innalzamento delle percentuali di compensazione decorre dal 1° gennaio 2016.
A tale riguardo, per individuare le percentuali di compensazione applicabili, ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alle casistiche di operazioni poste in essere dalle imprese agricole, si rileva quanto segue:
? per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 da Parte dei produttori agricoli soci, associati o Partecipanti (che applicano il più volte richiamato regime speciale), alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, delle stesso d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l'anticipazione del momento impositivo attraverso l'emissione della fattura o il pagamento di acconti. Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell'anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell'imposta. Si precisa che in caso di adozione del regime speciale anche da Parte dell'ente o organismo associativo, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione in parola;
? nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell'imposta, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione e quindi della misura dell'aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata. Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l'imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa. Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove aliquote di compensazione. La medesima soluzione vale per i contratti di somministrazione, per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, e per le consegne dei beni con prezzo da determinarsi, atteso che ai sensi del DM 15 novembre 1975 la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo. Restano, anche in tali casi, ferme le disposizioni di cui al richiamato articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora, anteriormente alla determinazione del prezzo, siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.