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Provvedimento Agenzia Entrate del 02.04.2008 (Prot. 43390)
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Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali (68 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007)
Provvedimento Agenzia Entrate del 02.04.2008 (Prot. 43390)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate il 03/04/2008IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 68 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, approvati con decreti ministeriali del 6 marzo 2008.
2. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali, per il periodo d'imposta 2007, prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Motivazioni
Il presente provvedimento, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei 68 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2007, approvati con decreti ministeriali del 6 marzo 2008, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali per il periodo d'imposta 2007, prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il provvedimento in esame prende in considerazione esclusivamente la fattispecie prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto detto articolo, istitutivo del regime fiscale delle attività marginali, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
(omissis)
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore; • Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
Decreto ministeriale 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002: Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;
Decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 marzo 2008: approvazione di 68 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate.Allegato 1
Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai 68 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2007 approvati con decreti ministeriali del 6 marzo 2008Tabella dei limiti dei ricavi o dei compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
Allegato 2
Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente si 68 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2007 approvati con decreti ministeriali del 6 marzo 2008Nota tecnica e metodologica
Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 68 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2007, approvati con decreti ministeriali del 6 marzo 2008.L'elaborazione è stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per lo studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso minimo ammissibile determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settore di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.