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Provvedimento Agenzia Entrate del 03.03.2008 (prot. n. 2008/31934)
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Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Provvedimento Agenzia Entrate del 03.03.2008 (prot. n. 2008/31934)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 05/03/2008IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:1. Integrazione dei dati oggetto della comunicazione
1.1 Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come indicato nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e sue successive integrazioni, comunicano, oltre ai dati indicati nel punto 2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, le seguenti informazioni:
a) L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L’esistenza elle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta;
b) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi;
c) i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura.2. Modalità di trasmissione
2.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i dati ivi specificati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 del presente provvedimento.
2.2 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.3. Termini per le comunicazioni
3.1 Le comunicazioni delle operazioni e dei dati anagrafici dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2005, fino alla data del 31 dicembre 2007, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008.
3.2 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2005 fino alla data del 31 dicembre 2007, comprese le eventuali revoche, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008.
3.3 Le comunicazioni delle operazioni nonché dei dati identificativi dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, sono effettuate entro il 31 luglio 2008.
3.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2008 fino alla data del 30 giugno 2008, comprese le eventuali revoche, sono effettuate entro il 31 luglio 2008.
3.5 Le successive comunicazioni di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo.
[n. 4 mancante nel testo originiale - nota T&L]
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono archiviati in apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità stabilito dall’art. 3 del citato decreto legislativo, esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l’esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l’Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
5.4 L’utilizzazione dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai fini della riscossione mediante ruolo avviene previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5.5 Le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi previsti dall’art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, anche dall’autorità giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall’Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell’interno, dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
5.6 L’accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti punti avverrà con modalità fissate in apposite convenzioni con ciascun organismo interessato.6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo che garantisce la cifratura del canale trasmissivo.
6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
7.2 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
7.3 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
7.4 Gli esiti, di cui al precedente punto 7.3, sono comunicati sempre per via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e’ tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell’ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
Motivazioni
Il presente provvedimento stabilisce, in attuazione dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi all’esistenza delle cosiddette operazioni extra-conto e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi, che confluiranno, integrandone le informazioni, nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.
Tale integrazione consentirà, sia agli organi procedenti per i controlli fiscali, che all’autorità giudiziaria, agli ufficiali di polizia giudiziaria, all’Ufficio italiano cambi, al Ministro dell’interno, al Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, ai questori, al direttore della Direzione investigativa antimafia e al comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, di poter indirizzare le richieste di indagine esclusivamente nei confronti degli operatori finanziari nei confronti dei quali il soggetto indagato ha intrattenuto rapporti ovvero ha effettuato operazioni di natura finanziaria.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
(omissis)
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006.
Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007 – supplemento ordinario.
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2007 - supplemento ordinario.
Il presente provvedimento sarà pubblicato su apposita sezione del sito internet così come previsto dall’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Tabella tipi di rapporto Allegato 1
Codice Descrizione
1 Conto corrente
2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
5 Gestione collettiva del risparmio
6 Gestione patrimoniale
7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
8 Portafoglio
9 Conto terzi individuale/globale
10 Dopo incasso
11 Cessione indisponibile
12 Cassette di sicurezza
13 Depositi chiusi
14 Contratti derivati
15 Carte di credito/debito
16 Garanzie
17 Crediti
18 Finanziamenti
19 Fondi pensione
20 Patto compensativo
21 Finanziamento in pool
22 Partecipazioni
98 Operazioni extra-conto
99 Altro rapporto