Individuazione dell'Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese". IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE:
1. Ufficio competente alla trattazione delle istanze
1.1. Le istanze di interpello sui nuovi investimenti sono presentate alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti.
1.2. Le istanze di interpello sui nuovi investimenti presentate da contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono presentate all'Ufficio dellaDirezione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di adempimento collaborativo.
1.3. Nel caso di investimenti realizzati da più soggetti (gruppi di società o raggruppamenti di imprese) l'istanza di interpello viene trattata dalla Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, anche laddove uno o più dei soggetti partecipanti abbiano avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
1.4. Gli Uffici di cui al comma 1.1, 1.2. e 1.3. sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate dall'attività istruttoria.
2. Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese
2.1. L'Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello sui nuovi investimenti è la Direzione Provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro sono competenti l'Ufficio Grandi Contribuenti o l'Ufficio controlli Fiscali incardinati presso la Direzione Regionale.
2.2. Nell'ipotesi in cui l'istanza venga presentata da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese è la Direzione Provinciale ovverol'Ufficio Grandi Contribuenti o l'Ufficio controlli Fiscali incardinati presso laDirezione Regionale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell'impresa che effettua l'investimento o il cui patrimonio è oggetto dell'investimento.
2.3. Ove il contribuente abbia avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione dei pareri resi è la Direzione Centrale Accertamento, Ufficio Cooperative Compliance.
L'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha istituito una nuova tipologia di istanza di interpello sui nuovi investimenti. L'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo demanda ad apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli uffici competenti al rilascio della risposta alle istanze di interpello e alla verifica della corretta applicazione della stessa.
Il presente provvedimento fornisce dunque le indicazioni operative che consentono l'agevole esercizio del diritto di interpello disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna dell'Agenzia delle entrate
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 aprile 2009, prot. 2009/54291. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 dicembre 2010, prot. 2010/189362.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 gennaio 2011, prot. 2011/16271.
c) Disciplina di riferimento
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente (art. 11).
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (art. 27, commi da 9 a 14), convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita)
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti fra fisco e contribuente", in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016, "Individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016, di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.