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D.P.R. 2004
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Criteri concessivi del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari e mobilità
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 3 aprile 2000
GU n. 111 del 15/05/2000IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA(Vista...)
Decreta:Art. 1.
Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 nonché all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il limite di spesa per l'anno 2000 è fissato in complessivi lire 50 miliardi, così ripartiti:
lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità;
lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.Art. 2.
1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 62, comma 1, lettera g), legge n. 488/1999, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2000. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.Art. 3.
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare - nel corso delle procedure di mobilità, e prima che le stesse siano esaurite - il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa ai contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorità:
ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa.
Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.Art. 5.
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui ai precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché copia della pag. 2 del modello CIGS/97 o modello SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.Art. 6.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire - ove necessario - nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.