-
Provvedimento Agenzia Entrate del 14.02.2008
-
Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Provvedimento Agenzia Entrate del 14.02.2008
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 14/02/2008[ Aggiornato con modifiche apportate dal Provvedimento Agenzia Entrate del 11.06.2012 (prot. 2012/87956) - nota T&L ]
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:1. Ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo di cui al citato articolo 30, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le seguenti società:
a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;;
c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili;
e) società che detengono partecipazioni in:
1) società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994;
2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;
3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
f) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.2. Le situazioni oggettive individuate dal presente provvedimento consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
3. Costituiscono, inoltre, situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza di interpello, anche le nuove fattispecie di esclusione individuate dall’articolo 1, comma 128, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Motivazioni
L’articolo 1, comma 128, della legge finanziaria per il 2008 ha modificato la disciplina delle società di comodo contenuta nell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il comma 1 del citato articolo 30 prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali al valore di determinati elementi patrimoniali.
In tal caso il comma 3 dell’articolo 30 prevede, tra l’altro, che il reddito di tali soggetti si presume non inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione di determinate percentuali al valore di alcuni beni posseduti nell’esercizio ed individuati dalla norma.
Il comma 4-bis dell’articolo 30 prevede che in presenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del medesimo articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le prescritte operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La lettera f) del comma 128 della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 il comma 4-ter, a norma del quale con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito ai contribuenti di disapplicare in modo automatico le disposizioni sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi del citato articolo 37-bis, comma 8.
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 30 prevede che la disciplina sulle società di comodo non si applica con riferimento a società che si trovano in particolari situazioni individuate in dettaglio nel medesimo contesto normativo.
Il comma 128 della legge finanziaria per il 2008, alle lettere b) e c) ha previsto ulteriori circostanze in presenza delle quali la disciplina in questione non si applica. Le nuove cause di esclusione individuate dalla legge finanziaria per il 2008, accomunate, quanto agli aspetti procedurali, a quelle individuate con il presente provvedimento, costituiscono situazioni oggettive al ricorrere delle quali le società non operative possono disapplicare la relativa disciplina per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza necessità di presentare istanza di interpello.Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
-(omissis
b) disciplina normativa di riferimento:
- articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni;
- articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.