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Provvedimento Agenzia Entrate del 02.08.2016 (2016/125592)
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Definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e delle relative istruzioni
1.1 È approvato il modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, con le relative istruzioni.
1.2 Il modello di cui al punto 1.1 è utilizzato per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica ma non dovuto, da parte del titolare del contratto o degli eredi.
2. Modalità di presentazione dell'istanza di rimborso
2.1 L'istanza di rimborso è presentata telematicamente:
a) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sitointernet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
b) tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate di cui alla precedente lettera a).
2.2 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica:
a) di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso;
b) di conservare l'originale dell'istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;
c) di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell'istanza di rimborso.
I suddetti documenti sono conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell'Agenzia delle entrate.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso.
2.3 L'applicazione web è resa disponibile a partire dal 15 settembre 2016.
2.4 In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, è presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. L'istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione, unitamente a copia dell'istanza di rimborso inviata, è conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell'Agenzia delle entrate.
2.5 Si considerano valide le istanze di rimborso presentate con le modalità di cui al punto 2.4, anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3. Reperibilità del modello
3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sui siti internetdell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it. Eventuali aggiornamenti al modello sono pubblicati nei citati siti internet e ne è data comunicazione.
3.2 È autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
4. Motivazioni dell'istanza di rimborso
4.1 Nell'istanza di rimborso il richiedente indica, tra l'altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:
a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva - codice motivo 1 da indicare nel modello;
b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva - codice motivo 2 da indicare nel modello;
c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall'addebito - codice motivo 3 da indicare nel modello;
d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica - codice motivo 4 da indicare nel modello;
e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica - codice motivo 5 da indicare nel modello;
f) altri motivi diversi dai precedenti - codice motivo 6 da indicare nel modello.
4.2 Esclusivamente nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata con la motivazione di cui alla precedente lettera d), l'istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1, lettera c), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 e successive modifiche.
5. Esecuzione dei rimborsi
5.1 La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV.
5.2 I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle entrate secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.
5.3 Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV.
6. Trattamento dei dati
6.1 I dati, trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nel sistema informativo di gestione del canone TV.
6.2 I dati trasmessi sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di verifica dei presupposti della richiesta di rimborso, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto n. 94 del 13 maggio 2016.
7. Sicurezza dei dati
7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione di cui al punto 2.1, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo di gestione del canone TV è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
Motivazioni
L'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.
La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016.
Il suddetto decreto dispone, al comma 2 dell'articolo 6, che la richiesta di rimborso del canone è effettuata con le modalità definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto. Alle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso è data ampia pubblicità nei siti webdell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
Il presente provvedimento, pertanto, individua le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso e approva il relativo modello.
La presentazione dell'istanza di rimborso in via telematica è possibile a decorrere dal 15 settembre 2016, tenuto conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell'applicazione web dedicata; fino a tale data i contribuenti possono comunque presentare l'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento
Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internetdell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.