-
Provvedimento Agenzia Entrate del 23.01.2008
-
Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, 2 e comma 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal DM 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730
Provvedimento Agenzia Entrate del 23.01.2008
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 24/01/2008IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale:
DISPONE:1. Trasmissione telematica del modello 730-4
1.1. A partire dalle dichiarazioni mod. 730/2008, relative all’anno di imposta 2007, i Caf-dipendenti comunicano, in via telematica all’Agenzia delle entrate, il risultato finale delle dichiarazioni 730 entro il 25 giugno di ciascun anno e quello delle dichiarazioni 730 integrative entro il successivo 10 novembre. Il risultato contabile, modello 730-4, è inviato dai Caf nello stesso “file” contenente i dati della dichiarazione modello 730.
1.2. L’Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ad ogni singolo CAF l’attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi cinque giorni;
b) rendere disponibili ai sostituti d’imposta, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni 730;
c) confermare ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.2. Casi particolari
2.1. Ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf che invia il modello 730-4 al sostituto per le vie ordinarie.
2.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf per i conseguenti adempimenti.3. Comunicazione dei sostituti di imposta
3.1. I sostituti d’imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in possesso di una unica chiave di abilitazione ai servizi telematici, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4, comunicano entro il 31 marzo 2008 tale scelta mediante il servizio telematico.
3.2. I sostituti d’imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4, comunicano entro il 31 marzo 2008, mediante il servizio telematico, la chiave di abilitazione presso cui ricevere i modelli 730-4.
3.3. I sostituti d’imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicano entro il 31 marzo 2008, mediante il servizio telematico, l’intermediario prescelto, indicando anche l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario medesimo.
3.4. I sostituti d’imposta con più sedi operative che effettuano le operazioni di conguaglio, ancorché abilitati, comunicano entro il 31 marzo 2008, mediante il servizio telematico, i dati di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (CUD) ed indicano i dati dell’eventuale intermediario prescelto con riferimento ad ogni singola sede.
3.5. I sostituti d’imposta effettuano la comunicazione, anche avvalendosi dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente l’apposita funzione sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce “Servizi telematici” raggiungibile anche tramite l’indirizzo internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
3.6. Eventuali variazioni dei dati comunicati sono effettuate entro il giorno lavorativo successivo a quello nel quale si sono verificate.4. Gradualità di attuazione
4.1. Al fine di avviare con la necessaria gradualità le nuove modalità di scambio informativo tra i sostituti d’imposta ed i Caf, le disposizioni di cui ai precedenti punti sono attuate, per l’anno 2008, esclusivamente nei confronti dei sostituti d’imposta aventi domicilio fiscale, al 31 dicembre 2007, nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona, inclusi nell’elenco che è reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
4.2. Per l’invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2008 ai sostituti d’imposta diversi da quelli di cui al punto 4.1, i CAF provvedono entro il 25 giugno 2008, e, per le dichiarazioni 730 integrative, entro il successivo 10 novembre, autonomamente e con i mezzi più idonei.
4.3. Per le medesime finalità di cui al punto 4.1, per l’anno 2008, i professionisti abilitati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale inviano i modelli 730-4 ai sostituti d’imposta, entro il 25 giugno 2008, e, per le dichiarazioni 730 integrative, entro il successivo 10 novembre, con le stesse modalità indicate al punto 4.2.
Motivazioni:
Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, il quale ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell’attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, introducendo, tra l’altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra CAF-dipendenti e sostituti di imposta.
Il citato regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi – mod. 730 – venga effettuato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.
Sulla base delle nuove disposizioni i Caf-dipendenti comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all’Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta.
Il presente provvedimento definisce le modalità per una graduale attuazione delle disposizioni concernenti la revisione dei flussi informativi, individuando, a tal fine, un limitato numero di province per le quali si rendono applicabili le nuove disposizioni. L’introduzione di un nuovo flusso informativo, l’elevato numero di attori coinvolti, la mole dei dati trattati e la tempistica per l’effettuazione dei vari adempimenti richiede necessariamente una prima fase di attuazione, che consenta un graduale coinvolgimento dei sostituti d’imposta anche ai fini del monitoraggio delle eventuali criticità emerse nella fase di avvio, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Per i medesimi motivi, da questa prima fase di attuazione sono esclusi i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili che, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 3 bis, comma 10, e nell’art. 7-quinquies del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, possono prestare l’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, disciplinata dall’art. 34, comma 4, del D.lgs. n. 241 del 1997.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
(omissis)
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.