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Provvedimento Agenzia Territorio 29 gennaio 2008
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Cancellazione di ipoteca ai sensi dell'articolo 13, comma 8-sexies e seguenti, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari
Provvedimento Agenzia Territorio 29 gennaio 2008
GU 27 del 01/02/2008IL DIRETTORE
(Visto...)
Dispone:Art. 1. - Ambito oggettivo
1. Alle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, si applicano, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007 e alle disposizioni del provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, le disposizioni del presente provvedimento.Art. 2. - Comunicazioni riguardanti l'estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l'estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento, deve contenere gli elementi identificativi della quota di mutuo estinta, desunti dall'atto di frazionamento e dalla relativa formalità di annotazione, nonché degli immobili cui la quota stessa si riferisce con l'indicazione, per ciascuno di essi, della natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.Art. 3. - Comunicazioni riguardanti l'estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l'estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, è effettuata dal creditore risultante nei registri immobiliari e deve riportare il numero dei titoli di credito annotati. Ai fini dell'esecuzione della cancellazione di cui all'art. 13, comma 8-decies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel registro delle comunicazioni istituito con il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, devono essere consegnati al conservatore i titoli cambiari, i quali sono restituiti al soggetto che ne ha curato la consegna dopo che il conservatore vi ha eseguito la relativa annotazione.
2. La mancata consegna al conservatore di tutti i titoli cambiari determina l'inefficacia della comunicazione ai fini della cancellazione e la conseguente ineseguibilità della cancellazione medesima. Il conservatore annota l'ineseguibilità della cancellazione sul registro delle comunicazioni, ne dà comunicazione al creditore e restituisce formalmente i titoli cambiari al soggetto che ne ha curato la consegna.Art. 4. - Modalità di trasmissione
1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è effettuata esclusivamente con le modalità telematiche di cui al provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007.Art. 5. - Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.