-
Decreto interministeriale 22 dicembre 2009
-
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio. (10A00934)
Ministero dello sviluppo economico
Decreto interministeriale 22 dicembre 2009
GU 24 del 30/01/2010IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Vista...)
Decreta:Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2010, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
2. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.Art. 2. Imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.
2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.
3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.Art. 3. Imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:Scaglioni di fatturato
Aliquote
da € a € 0
100.000,00
€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00
250.000,00
0,015%
oltre 250.000,00
500.000,00
0,013%
oltre 500.000,00
1.000.000,00
0,010%
oltre 1.000.000,00
10.000.000,00
0,009%
oltre 10.000.000,00
35.000.000,00
0,005%
oltre 35.000.000,00
50.000.000,00
0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
Art. 4. Nuove imprese iscritte nel corso del 2010
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2010 sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2010 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.
3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2010, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.Art. 5. Unità locali e sedi secondarie
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.
2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.Art. 6. Modalità di versamento
1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.Art. 7. Fondo perequativo di cui al comma 5, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2010, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2009, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;
6,6% oltre € 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, che destini risorse almeno per complessivi € 30.000.000,00, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.
4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.
6. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010.