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Decreto interministeriale 27 febbraio 2009
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Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 27 febbraio 2009
GU 56 del 09/03/2009IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Visto ...)
Decretano:Art. 1.
Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'art. 1, la lettera n) è soppressa;
b) all'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le eventuali modalità con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attività di supporto alla presentazione della richiesta di cui all'art. 6, nonché al ricevimento e alla trasmissione della stessa.»;
c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
i) al comma 1, dopo il periodo «la Carta Acquisti è concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;
ii) al comma 1, dopo le parole «oppure in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;
iii) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
iv) al comma 3, le parole «I beneficiari con impedimenti di natura fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonché gli esercenti la potestà sui beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera f),»;
v) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la misura delle soglie di cui al comma 1, lettere c), d) e h) è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet.»;
d) all'art. 6, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia può autorizzare, con decreto interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste e a presentarle al gestore del servizio, prevedendo, in tali casi, l'invio della Carta alla residenza del beneficiario.
e) all'art. 7, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«La disponibilità è concessa interamente per ciascun bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo di riferimento stessi.»;
f) all'art. 8, comma 3, le parole «associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas» sono sostituite dalle seguenti «associabili alla vendita di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas».
g) all'art. 9:
i) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il primo accreditamento, relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data di presentazione della domanda, è disposto, sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5.»;
ii) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le verifiche di compatibilità di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.»;
iii) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accreditamento di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre gennaio-febbraio 2009 è disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»;
h) dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:
«12-bis. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di amministrazioni regionali e locali.
1. Le regioni e le provincie autonome, nonché gli enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contribuiti a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.
2. Il vincolo all'utilizzo dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.».