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Provvedimento Agenzia Entrate del 06.04.2009 (Prot. 2009/54291)
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Criteri per la determinazione del volume d’affari, ricavi o compensi ai fini della individuazione della competenza all’espletamento delle attività di cui all’articolo 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2
Provvedimento Agenzia Entrate del 06.04.2009 (Prot. 2009/54291)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 07.04.09IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto ed in attuazione dell’art. 4, comma 3, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, così come modificato con delibera del Comitato di gestione n. 5 del 13 febbraio 2009
DISPONE1. Criteri generali per l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro.
1.1. L’individuazione dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro e la conseguente attribuzione, per ciascun periodo d’imposta, della competenza all’espletamento delle attività previste dall’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 gennaio 2009 n. 2, è effettuata assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d’imposta, salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4:
a) ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Ulteriori criteri per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione.
2.1. Per i soggetti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e per quelli indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ai fini dell’individuazione del parametro di riferimento indicato nel punto 1 è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d’imposta:
i) interessi attivi e proventi assimilati;
ii) proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo;
iii) commissioni attive;
iv) profitti da operazioni finanziarie;
v) altri proventi di gestione.
2.2 Per le imprese di assicurazione, ai fini dell’individuazione del parametro di riferimento indicato nel punto 1 è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle relative dichiarazioni fiscali:
i) premi di competenza e premi dell’esercizio;
ii) altri proventi tecnici.
3. Criteri specifici in caso di periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare o per i quali non siano scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni
3.1 Nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il parametro di riferimento determinato in base ai criteri di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento è individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi ed il volume d’affari dichiarato per l’anno precedente a quello di chiusura del periodo stesso.
3.2 In relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e fino al novantesimo giorno successivo al termine stesso, il parametro di riferimento determinato sulla base dei criteri di cui ai punti 1 e 2 è individuato tenendo conto dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata.
4. Criteri per l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di omissioni o errori nei dati dichiarati
4.1 Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni, all’espletamento delle attività previste dall’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 gennaio 2009 n. 2, provvedono le strutture dell’Agenzia già competenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto, così come nei casi in cui l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro sia rilevata in sede di accertamento.
4.2 Nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione del parametro di riferimento di cui al punto 1 del presente provvedimento, ovvero contenenti dati inesatti, la Direzione Centrale Accertamento ha facoltà di individuare i contribuenti richiamati al citato punto 1 a seguito del riscontro dell’ammontare del volume d’affari, dei ricavi e dei compensi, effettuato sulla base dei dati di bilancio e di qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell’Agenzia, ad eccezione di quanto rilevato in sede di accertamento.
4.3 Dell’esito dei riscontri di cui al punto 4.2, ivi inclusa l’individuazione delle strutture cui sono demandate le attribuzioni richiamate nel punto 1, l’Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato.
5. Criteri per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione.
5.1. I criteri stabiliti nel presente provvedimento si applicano anche alle imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Motivazioni
L’art. 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2009, alle strutture individuate con il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), la competenza all’espletamento delle seguenti attività nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro:
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi,
b) di controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi,
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in corso i termini per il relativo recupero,
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse,
f) di rimborso in materia di imposte dirette e di IVA relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
Al fine di assicurare massima trasparenza ai criteri adottati dall’Agenzia delle entrate allo specifico fine di individuare i “contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro” e di garantire l’univoca identificazione dell’“ufficio competente” all’espletamento delle attività sopra indicate, nonché di quelle previste dai commi 9, 11 e 12 del citato articolo 27 nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, il presente provvedimento, in attuazione della modifica dell’articolo 4, comma 3 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate approvata nella seduta del Comitato di gestione del 13 febbraio 2009, con delibera n. 5/2009, individua i criteri in base ai quali vengono determinati il “volume d’affari, ricavi o compensi” dichiarati.
Prevede, inoltre, ai medesimi fini, i criteri adottati in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali o di presentazione delle dichiarazioni prive dei dati, necessari per l’applicazione dei criteri stessi o nelle quali i dati stessi risultino errati.
Il provvedimento stabilisce che la determinazione della soglia di cento milioni di euro viene effettuata considerando il valore più elevato tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, i compensi derivanti dall’attività professionale o artistica ed il volume d’affari.
Oltre a tali criteri, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, ai fini della determinazione della predetta soglia, vengono, altresì, considerati quei dati dichiarati che esprimono le più significative componenti positive della relativa gestione.
Il provvedimento prevede, inoltre, che il parametro di riferimento sia individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d’imposta ed il volume d’affari dichiarato per l’anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso, nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza nei confronti dei contribuenti e quelle di natura operativa connesse alla gestione di attività relative a periodi d’imposta per i quali non siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, quelle di rimborso, di gestione delle istanze di interpello, nonché di controllo, anche anticipato e di contenzioso, il citato parametro è individuato sulla base dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Ai medesimi fini viene fissato un periodo di sospensione dell’applicazione dei criteri previsti nei punti 1 e 2, pari a novanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione (termine che garantisce, peraltro, la validità delle stesse), durante il quale il parametro di riferimento è individuato tenuto conto dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata, fermo restando, quindi, l’utilizzo del valore più elevato tra i dati indicati nelle dichiarazioni presentate per ciascun periodo d’imposta, al termine del periodo di sospensione.
Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni nelle quali è prescritta l’indicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della ripetuta soglia, viene stabilito che le attribuzioni ed i poteri di cui all’art. 27, commi 13 e 14, permangono in capo alle strutture dell’Agenzia già competenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008, così come nei casi in cui l’individuazione dei contribuenti sia rilevata in sede di accertamento, ferme restando le disposizioni organizzative dettate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2008/191630 del 27 dicembre 2008 in materia di ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l’ufficio controlli delle direzioni provinciali.
Relativamente ai casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione della soglia di cui al punto 1, ovvero contenenti dati errati, il provvedimento prevede che la Direzione Centrale Accertamento, anche su segnalazione delle altre strutture dell’Agenzia, ha facoltà di individuare i contribuenti richiamati al punto 1 del presente provvedimento a seguito del riscontro dell’ammontare del volume d’affari, dei ricavi e dei compensi effettuato in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell’Agenzia, salvo quanto rilevato in sede di accertamento. Dell’esito di tali riscontri l’Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato.
Infine, il provvedimento stabilisce che i criteri nel medesimo indicati si applicano, altresì, alle imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini dell’individuazione dei contribuenti nei confronti dei quali sono espletate le attività di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo 27.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Omessp
b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate:
(omesso
c) Disciplina normativa di riferimento
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27, commi da 9 a 14)
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52”, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- codice civile (articolo 2425: “Contenuto del conto economico”).
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante “Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro”, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.;
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.