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Provvedimento Agenzia Entrate del 10.06.2009 (Prot. n. 79952/2009)
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Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008
Provvedimento Agenzia Entrate del 10.06.2009 (Prot. n. 79952/2009)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 10/06/2009IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:1.Definizioni.
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per 'servizio Entratel', il servizio telematico di cui al Capo II del decreto 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui ai all'art. 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) per 'servizio Fisconline', il servizio telematico Internet di cui al Capo IV del decreto 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall'art. 3, ultimo periodo del comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
c) per 'sito dei servizi telematici' dell'Agenzia delle entrate, il sito Internet dei servizi Entratel e Fisconline, raggiungibile all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
d) per 'gestori incaricati', le persone fisiche, autonomamente abilitate ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, designate dagli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati a Entratel o a Fisconline, o dagli utenti persone fisiche abilitati al servizio Entratel che ne ravvisino l'esigenza, per interagire con i servizi telematici in nome e per conto dei suddetti utenti, nonché per creare ed aggiornare l'elenco degli operatori incaricati all'utilizzo dei servizi telematici in nome e per conto degli utenti medesimi;
e) per 'operatori incaricati', le persone fisiche, autonomamente abilitate ai servizi telematici, che sono designate, dagli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati a Entratel o a Fisconline, o dagli utenti persone fisiche abilitati al servizio Entratel che ne ravvisino l'esigenza, ad operare in nome e per conto dei suddetti utenti sui predetti servizi.
2. Abilitazione al servizio Entratel
2.1. I soggetti che hanno i requisiti per essere abilitati al servizio Entratel, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, richiedono l'abilitazione in base a quanto stabilito nei seguenti punti.
2.2. L'utente richiede via web, sul sito dei servizi telematici, il codice di pre-iscrizione; quest'ultimo viene attribuito dal sistema in tempo reale, previo inserimento, da parte dell'utente medesimo, delle informazioni ivi richieste.
2.3. L'utente presenta, entro trenta giorni dalla ricezione del codice di pre-iscrizione, la domanda di abilitazione e la documentazione allegata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione in cui ricade il proprio domicilio fiscale.
2.4. Ai fini della puntuale individuazione degli autori delle transazioni telematiche, i soggetti diversi da persona fisica sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate, unitamente alla domanda di cui al punto 2.3 e in relazione a ciascuna eventuale sede secondaria da attivare, una lista contenente i dati relativi ai gestori incaricati, tenuti a loro volta ad amministrare, mediante il sito dei servizi telematici, gli operatori incaricati che sono autorizzati dai predetti soggetti diversi da persone fisiche ad utilizzare il servizio Entratel in nome e per conto di questi ultimi.
2.5 L'utente diverso da persona fisica, già in possesso dell'abilitazione al servizio Entratel al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, comunica all'Agenzia delle entrate, per ciascuna sede telematica attiva, l'elenco dei gestori incaricati secondo una delle seguenti modalità:
a) attraverso una funzione disponibile sul sito dei servizi telematici, dedicata ai rappresentanti legali o negoziali, persone fisiche, registrati in anagrafe tributaria;
b) presentando un apposito modulo, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o sul sito dei servizi telematici, all'ufficio che ha precedentemente rilasciato l'abilitazione.
2.6. I rappresentanti legali o negoziali, qualora sprovvisti, richiedono, ai fini della comunicazione dei nominativi dei gestori incaricati, l'abilitazione al servizio Entratel o Fisconline in base alle caratteristiche che li qualificano ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2.7. Le persone fisiche abilitate al servizio Entratel hanno la facoltà di effettuare la comunicazione dei gestori incaricati con le medesime modalità illustrate nei punti precedenti.
2.8. La domanda per richiedere l'abilitazione e la relativa documentazione sono presentate in tempo utile per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni al servizio Entratel, nonché di perfezionamento, da parte dell'utente, delle operazioni necessarie a rendere operativa l'utenza ottenuta sulla base delle avvertenze consegnate dall'ufficio, non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
2.9. L'ufficio, dopo aver verificato l'identità del richiedente e la corretta compilazione della domanda di abilitazione e della documentazione allegata, rilascia al richiedente medesimo l'attestazione di abilitazione al servizio Entratel, recante un codice da utilizzare per prelevare le proprie credenziali dal sito dei servizi telematici.
2.10. L'utente controfirma l'attestazione, contenente l'impegno ad assicurare il corretto utilizzo del servizio Entratel e a mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione rilasciata, dichiarando di accettare le condizioni di funzionamento del servizio che gli vengono contestualmente comunicate dall'ufficio, il quale trattiene copia dell'attestazione controfirmata.
2.11. E' cura dell'utente conservare il codice di pre-iscrizione ottenuto con le modalità di cui al precedente punto 2.2 e la documentazione ricevuta dall'ufficio.
2.12. All'ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di abilitazione al servizio Entratel devono essere inoltrate le istanze volte a richiedere le variazioni dell'utenza ottenuta, ivi comprese quelle relative ai gestori incaricati qualora l'utente o gli stessi gestori incaricati si trovino impossibilitati ad operare direttamente dal sito dei servizi telematici.
2.13. I soggetti abilitati al servizio Entratel non possono essere, in nessun caso, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Fisconline. Gli utenti abilitati al servizio Entratel che siano, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abilitati anche al servizio Fisconline sono tenuti a chiedere la revoca di quest'ultima abilitazione rivolgendosi ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, verranno automaticamente disabilitati da Fisconline i soggetti che risultino titolari anche di abilitazione al servizio Entratel.
3. Gestori incaricati ed operatori incaricati
3.1 Gli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati ai servizi Entratel o Fisconline comunicano, mediante un'apposita funzione del sito dei servizi telematici riservata ai rappresentanti legali o negoziali registrati in anagrafe tributaria, oppure al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, con apposito modello, i dati identificativi dei gestori incaricati da un minimo di uno ad un massimo di quattro. Tale comunicazione deve essere effettuata, da parte degli utenti Entratel, per ciascuna sede telematica. Le persone fisiche abilitate al servizio Entratel, che esercitino la facoltà di individuare i gestori incaricati, procedono come sopra stabilito per gli utenti diversi dalle persone fisiche.
3.2. I gestori incaricati amministrano, mediante apposite funzionalità disponibili sul sito dei servizi telematici, l'elenco dei gestori e degli operatori incaricati all'utilizzo dei predetti servizi dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto degli utenti deleganti, provvedendo ad eventuali inserimenti e cancellazioni.
3.3 I gestori incaricati e gli operatori incaricati devono essere in possesso dell'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
3.4. I gestori incaricati e gli operatori incaricati possono utilizzare i servizi telematici in nome e per conto di più utenti; dopo aver effettuato l'accesso al sistema con le proprie credenziali, potranno indicare l'utente per conto del quale intendono effettuare le transazioni telematiche.
3.5. I gestori incaricati e gli operatori incaricati, dopo aver indicato l'utente per conto del quale intendono effettuare le transazioni telematiche, interagiscono con i servizi telematici con i medesimi privilegi dell'utente che li ha incaricati.
3.6. A seguito della comunicazione di cui ai punti 2.4, 2.5 e 3.1, i gestori incaricati acquisiscono immediatamente la possibilità di operare telematicamente in nome e per conto del soggetto che li ha incaricati.
3.7 A seguito dell'inserimento nell'elenco di cui al punto 3.2 gli operatori incaricati acquisiscono immediatamente la possibilità di operare telematicamente in nome e per conto del soggetto che li ha incaricati.
3.8. A decorrere dal 1° settembre 2009, agli utenti diversi dalle persone fisiche è inibito l'utilizzo delle attuali credenziali generiche di accesso ai servizi telematici attribuite precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento. A decorrere dal 1° novembre 2009 sono revocate le abilitazioni ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato gli adempimenti previsti dal presente provvedimento.
4. Abilitazione e utilizzo del servizio Fisconline
4.1 Agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati di cui ai punti 2 e 3 del presente provvedimento.
4.2 Il codice Pin assegnato a ciascun utente del servizio Fisconline scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione ovvero, nel caso in cui rimanga del tutto inutilizzato dopo l'assegnazione, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del rilascio. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai codici Pin attivi alla data della pubblicazione del presente provvedimento. Il codice Pin perde la sua validità in caso di decesso del titolare.
4.3 In caso di perdita del codice Pin e nel caso in cui l'utente ritenga che lo stesso venga indebitamente utilizzato da altri, é presentata apposita comunicazione ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate, il quale provvede alla revoca dell'abilitazione già in possesso dell'utente e, se richiesta, all'attribuzione di una nuova abilitazione a Fisconline.
4.4 Ai soggetti abilitati al servizio Fisconline che siano, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Entratel si applicano le disposizioni di cui al punto 2.13.
5. Obbligo di riservatezza
5.1. Gli utenti dei servizi Entratel e Fisconline possono trattare i dati contenuti nei documenti per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite dal decreto 31 luglio 1998, dal presente provvedimento e dalle convenzioni con Poste italiane S.p.a.
5.2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5.3. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi telematici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5.4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell'autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5.5. Gli utenti dei servizi telematici, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi.
5.6. Gli utenti dei servizi telematici si impegnano a ottemperare le attività descritte nell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso ai predetti servizi.
5.7. Al momento del rilascio dell'attestazione di cui al punto 2, ciascun utente abilitato al servizio Entratel si impegna, con la sottoscrizione, al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
5.8. L'Agenzia delle entrate verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
6. Tutela dei dati personali degli utenti.
6.1. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende resa mediante le avvertenze fornite agli utenti sia al momento della presentazione della domanda di abilitazione, cartacea o telematica, sia al momento del rilascio dell'abilitazione ai servizi telematici.MOTIVAZIONI
Al fine di ottemperare alle prescrizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 18 settembre 2008, le modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici sono state riviste al fine di assicurare i migliori standard in materia.
In primo luogo, l'Agenzia delle entrate ha rafforzato la password policy relativa alle utenze dei servizi telematici, stabilendo la scadenza periodica delle password ogni novanta giorni.
Si è reso inoltre necessario apportare modifiche al sistema in uso per le credenziali d'accesso attribuite agli utenti dei servizi telematici diversi da persona fisica.
Pertanto, a partire dall'1 settembre 2009, tutte le credenziali di accesso ai servizi telematici attribuite a soggetti diversi dalla persone fisiche saranno inutilizzabili; i soggetti diversi da persona fisica abilitati ai canali Entratel e Fisconline sono tenuti a comunicare, entro il 31 agosto 2009, all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei cosiddetti 'gestori incaricati' e degli 'operatori incaricati', cioè di persone fisiche che effettuano transazioni telematiche con credenziali proprie, autorizzati dalle società, enti o organizzazioni cui appartengono ad operare in nome e per conto di questi ultimi
I 'gestori incaricati' e gli 'operatori incaricati' sono, quindi, tenuti a possedere autonoma abilitazione ai servizi telematici.
Con il presente provvedimento sono disciplinate le modalità di individuazione e comunicazione dei dati dei 'gestori incaricati' e degli 'operatori incaricati'.
A decorrere dall'1 novembre 2009 sono revocate d'ufficio le abilitazioni ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato gli adempimenti previsti dal presente provvedimento.
Inoltre, il piano di riforma dei servizi telematici ha comportato l'introduzione di modifiche alla procedura di rilascio delle abilitazioni al servizio telematico Entratel, con il superamento dell'attribuzione delle credenziali mediante buste cartacee, sostituite dalla comunicazione sicura online delle predette credenziali.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
(omissis)
b) Disciplina normativa di riferimento
· Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni.
· Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni e integrazioni.
· Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
· Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.
· Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.