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Risoluzione Agenzia Entrate n.22 del 22.02.2017
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Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Direzione Regionale - Modalità di tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale.
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ufficio istante sta vagliando una proposta di definizione, inviata dalla compagnia xxx, avente ad oggetto delle liti pendenti scaturite dall'impugnazione di alcuni avvisi di liquidazione su atti giudiziari.
La questione trae origine dalla tassazione con imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), dei decreti ingiuntivi recanti "condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA".
L'Ufficio evidenzia che sulla fattispecie, e nello specifico in favore della compagnia xxx, la Corte di Cassazione ha recentemente emesso diverse sentenze con le quali, in virtù della riconosciuta "natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale [...]", ha statuito la correttezza della tassazione degli atti giudiziari in commento con imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro sancito dal TUR.
Rileva, tuttavia, che con sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237, la Corte di Cassazione, "in un caso in parte simile", aveva affermato l'irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando rilievo, per contro, al principio dell'autonomia dei singoli negozi.
Di conseguenza, ritenendo che sulla fattispecie prospettata l'orientamento della Corte di Cassazione non sia univoco, chiede un parere su quale tassazione debba applicarsi in sede di registrazione degli atti giudiziari in esame.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ufficio istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015 ha affermato il principio secondo il quale, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Con la sentenza citata, la Cassazione ha superato la posizione espressa in alcune pronunce di tenore contrario depositate nel corso dell'anno 2014 (ordinanza 19 giugno 2014, n. 140, nonché 15 luglio 2014, n. 16192; 16 luglio 2014, n. 16308, 16307 e 16306; 24 luglio 2014, n. 16977, 16976 e 16975). Nel nuovo orientamento giurisprudenziale viene, preliminarmente, affermato che la complessiva operazione è scindibile in più rapporti, distinti e autonomi, quali quello:
- tra creditore e debitore principale - tra creditore e garante (che viene escusso) - tra garante e debitore.
Con particolare riferimento al rapporto tra garante e debitore, a seguito dell'escussione della garanzia da parte del creditore, a parere della Corte, "l'affermata unitarietà ed inscindibilità dell'operazione è esclusa dal fatto che il titolo da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale è derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo creditore [...]" (come precisato dalla Corte, il contratto di fideiussione stipulato dal fideiussore e dal debitore garantito "ha ad oggetto l'impegno del primo di prestare la garanzia nei confronti del creditore, a fronte, di norma, di una commissione, che ne costituisce il corrispettivo"). Poiché il pagamento da parte del garante escusso segna l'esecuzione della polizza fideiussoria e, quindi, l'esaurimento della prestazione di garanzia rilevante, nel caso di specie non viene a essere coinvolto il principio di alternatività tra l'Iva, cui è assoggettata la prestazione di garanzia (tale rapporto, infatti, è soggetto a Iva, seppure in regime di esenzione, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972), e l'imposta di registro.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, allorquando il fideiussore chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto ha versato al creditore, non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione di servizi resa al debitore medesimo (ossia la prestazione di garanzia), ma si limita a esercitare i diritti già "spettanti" al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito: "Per conseguenza, il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto".
Le medesime conclusioni espresse dalla Corte di cassazione nella sentenza 20266/2015 si riscontrano nelle ulteriori pronunce nn. 20262/2015, 20263/2015 e 20264/2015, che hanno affrontato fattispecie relative a garanzie rilasciate dal fideiussore a fronte di debiti di natura "commerciale", nonché nelle sentenze nn. 20260/2015, 20261/2015, 20265/2015 e 20969/2015, che hanno esaminato la diversa ipotesi di polizze fideiussorie relative all'adempimento di obbligazioni d'imposta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la scrivente ritiene che ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale da applicare in materia di imposta di registro alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso, assume rilievo esclusivamente la circostanza che trattasi di provvedimento monitorio, recante una "condanna al pagamento di somme o valori", con applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell'articolo 8 della tariffa, parte I, senza involgere l'applicazione del principio di alternatività Iva/registro.