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Decreti 2005
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Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 12 aprile 2000
GU 128 del 03/06/2000IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Visto...)
Decreta:Art. 1.
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, è riconosciuta, qualora la relativa assunzione intervenga entro la predetta data del 30 giugno 2000, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi pari: a) a 7 punti percentuali, con orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore; b) a 10 punti percentuali, con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della riduzione di cui alla lettera b) è incrementata di 3 punti percentuali nel caso che l'orario di lavoro settimanale previsto sia superiore alle 28 ore, ma non superiore comunque a 32 ore. Per l'individuazione delle predette fasce si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.
Il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.Art. 2.
Per ogni datore di lavoro di cui all'art. 1 i benefici di cui al presente decreto possono essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro a tempo parziale entro le misure percentuali di seguito indicate:
a) non superiori al 20 per cento per la fascia fino 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno un contratto agevolato ai sensi del presente decreto;
b) non superiori al 10 per cento relativamente alla fascia compresa tra 251 e 1000 addetti;
c) non superiori al 2 per cento per la fascia superiore a 1000 addetti.Art. 3.
Per accedere ai benefici di cui al presente decreto, i datori di lavoro di cui all'art. 1, devono presentare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio domanda contenente:
il numero dei contratti che intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2; le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. L'INPS, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ammette i predetti datori di lavoro, entro 20 giorni dalla domanda, alla fruizione dei benefici di cui al presente decreto.In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l'Istituto ammette ai benefici secondo l'ordine dei seguenti criteri di priorità:
a) data di presentazione o invio della domanda;
b) contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni;
c) al fine di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi.
Entro 15 giorni dall'ammissione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi.
L'elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, competente per territorio.Art. 4.
Per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono complessivamente destinate risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, a lire 6 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi per l'anno 2002 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) quanto a lire 197 miliardi per l'anno 2000, a lire 194 miliardi per l'anno 2001 e a lire 194 miliardi per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Le predette risorse sono ripartite per l'anno 2000 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.
Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.