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Risoluzione Agenzia Entrate n.29 del 10.03.2017
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Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Articolo 18, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 18, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante, che esercita l'attività di noleggio di autoveicoli, ha acquisito nel 2014, con apposito contratto di locazione finanziaria, un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica per un valore complessivo pari a 354.300 euro.
L'interpellante precisa che è intenzione dell'azienda "riscattare il bene (carrello ed attrezzatura magnetica), mettendo a cespite l'attrezzatura magnetica del valore di euro 99.600".
Nel contempo, l'istante sta valutando di alienare all'estero, entro il 2017, il carrello del valore di 254.700 euro; per effetto di tale cessione, l'attrezzatura magnetica, smontata dal carrello elevatore ceduto all'estero, sarà montata su un ulteriore carrello, utilizzato presso un altro cantiere dell'istante situato a xxx.
A fronte di tale investimento (acquisto del carrello e dell'attrezzatura magnetica), la società interpellante ha fruito nel 2015 del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, disciplinato dall'articolo 18 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
L'istante chiede, pertanto, il parere dell'Agenzia in merito alla possibilità che la vendita all'estero del solo carrello elevatore non comporti la revoca del beneficio "anche per la parte relativa al valore di euro 99.600 dell'attrezzatura magnetica, fermo restando la sussistenza di investimenti incrementali sostenuti nell'esercizio 2014 rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che la vendita all'estero del solo carrello elevatore non comporti la revoca del beneficio per la parte relativa al valore di euro 99.600 dell'attrezzatura magnetica, "in quanto detta attrezzatura è dotata di una propria autonoma funzionalità rispetto al carrello ceduto, che ne consente l'utilizzo anche se montata su un altro carrello già in uso all'azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia".
Secondo l'interpellante, questa conclusione può essere dedotta indirettamente dalla circolare n. 5 del 19 febbraio 2015, che, al punto 8, ammette che l'indebita fruizione del credito possa essere anche parziale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. decreto competitività), riconosce, ai soggetti titolari di reddito di impresa, un credito di imposta per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007("fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.") per i quali sussistono i requisiti di "strumentalità" e di "novità", nonché di "ammontare minimo superiore a euro 10.000" e di "destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato".
L'agevolazione compete per gli investimenti fatti a partire dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto competitività) e fino al 30 giugno 2015 (termine ultimo di applicazione dell'agevolazione).
Il credito di imposta è pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l'investimento è stato maggiore.
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti in merito alla richiamata agevolazione, analizzandone, in particolare, gli ambiti di applicazione, il meccanismo di calcolo e le modalità di fruizione, rinviando alla circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, nella misura in cui le indicazioni già fornite sulla detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. "Tremonti-ter") risultano compatibili con il nuovo quadro normativo.
Tanto premesso, in riferimento al dubbio interpretativo rappresentato dall'interpellante, sulla base degli elementi di valutazione forniti dalla società istante in sede di interpello, si svolgono le seguenti considerazioni.
In via preliminare, si osserva che l'articolo 18 del decreto legge n. 91 del 2014 considera agevolabili gli "investimenti" in beni strumentali nuovi (i.e., nuovi macchinari e nuove apparecchiature) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, senza ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni.
Relativamente ai requisiti dei beni oggetto di investimento, la circolare n. 5/E del 2015 ha chiarito che tali beni devono caratterizzarsi, oltre che per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria, anche per il requisito della "novità" e che, pertanto, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Con il medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito, che "sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.
In relazione alle cause di revoca dell'agevolazione, è stato precisato che la revoca è disposta "se i beni oggetto di investimento sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione" (cfr. art. 18, comma 6, lett. b citato).
Pertanto, la citata causa di revoca opera se il trasferimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.
Nel caso di specie, l'istante dichiara di voler cedere all'estero entro il 2017 il carrello elevatore acquisito, insieme ad apposita attrezzatura magnetica, nel corso del 2014 mediante contratto di locazione finanziaria.
In virtù di quanto sopra evidenziato, tenuto conto che la cessione all'estero del carrello elevatore avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, tale cessione costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore. È il caso di evidenziare che, qualora l'istante avesse già fruito dell'agevolazione in relazione all'acquisizione di detto carrello elevatore, il credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, dovrebbe essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca (art. 18, citato, comma 7 e circolare n. 5 del 2015 par. 8).
Per quanto riguarda la quota di credito relativo all'attrezzatura magnetica che, a detta dell'istante, verrà "montata su un altro carrello già in uso all'azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia", si evidenzia che la stessa non dovrà essere restituita, a condizione che l'attrezzatura magnetica, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, come peraltro assicurato dall'istante, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso infatti, la predetta attrezzatura magnetica va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo rispetto al carrello elevatore medesimo.
Il predetto concetto di "autonomia" del bene è desumibile in considerazione anche di quanto chiarito con la circolare n. 5 del 2015. Infatti, nel predetto documento di prassi, par. 2.1, si afferma che "gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell'agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi esistenti".
Pertanto, in primo luogo, detta attrezzatura magnetica deve essere compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Deve, altresì, caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'istante e della novità al momento dell'acquisto della stessa.
Resta inteso, infine, che va rispettato anche il requisito dell'importo minimo, fissato dalla disciplina istitutiva del credito di imposta in misura non inferiore ad euro 10.000 per ciascun progetto di investimento effettuato.