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Provvedimento Agenzia Entrate del 14.03.2017 (50767/2017)
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Atto di annullamento in autotutela del concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE:
1. Ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 è annullato il concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia, bandito con atto prot. n 65107 del 6 maggio 2014.
2. Il presente atto viene pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
3. Avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Motivazioni
Con atto direttoriale prot. n. 65107 del 6 maggio 2014, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia.
L'Organizzazione sindacale Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego ha prodotto ricorso - R.G. n. 8028/2014 - al T.A.R. per il Lazio, per l'annullamento previa sospensiva del predetto bando, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2014, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, conseguente e connesso.
Il T.A.R. per il Lazio, Sezione terza, con sentenza n. 9846/2016, pubblicata in data 20 settembre 2016, ha accolto il predetto ricorso disponendo l'annullamento, nei limiti indicati in motivazione, dei provvedimenti impugnati.
La predetta pronuncia giurisdizionale ha rilevato, fra l'altro, che la mancata adozione del D.P.C.M. previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 272/2004 "che rechi la disciplina dei titoli valutabili secondo criteri generali e astratti, non può consentire alle singole amministrazioni di procedere in via autonoma, caso per caso, alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, in quanto verrebbe violata la riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, né sono dettate disposizioni idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione".
Il perdurare della mancata emanazione del predetto D.P.C.M. non consente la riforma del provvedimento di indizione della procedura concorsuale in senso conforme al disposto della citata sentenza del T.A.R. per il Lazio.
Nell'attuale contesto operativo di grave e concreta difficoltà per la carenza di dirigenti, l'Agenzia ritiene prevalente assicurare il superiore interesse pubblico della continuità operativa e del regolare funzionamento delle strutture e, quindi, il conseguimento delle funzioni istituzionali definite dalle recenti normative di riforma fiscale che richiedono un particolare e straordinario impegno non solo nelle consuete attività, ma anche sul fronte dell'attivazione di forme più evolute di controllo e di maggiore qualità dei servizi erogati al fine di innalzare il livello di adempimento spontaneo. Considerato l'esito del contenzioso e che la procedura concorsuale non è stata mai effettivamente avviata e che, pertanto, non ha prodotto alcuna situazione consolidata di ragionevole affidamento nei confronti dei candidati, l'Agenzia intende avvalersi della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, la quale dispone che "Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi."
Con l'art. 14-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazione dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017, il termine entro cui concludere la procedura concorsuale per la copertura di posti dirigenziali indetta a seguito dell'annullamento di altre procedure bandite e non ancora concluse, già fissato al 31 dicembre 2016 dal citato comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, è stato prorogato al 31 dicembre 2017.
Pertanto, per ragioni di urgenza e di straordinarietà, al fine di assicurare una celere copertura delle vacanze nell'organico dirigenziale dell'Agenzia nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14-bis della legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con il presente atto si dispone l'annullamento del concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia nell'intento di procedere all'indizione di un concorso, in coerenza con i requisiti di accesso e le modalità selettive che saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 35 e 36);
Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, conv. dalla l. n. 125 del 6 agosto 2015 (art. 4-bis) Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 (art. 14-bis )
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 15).