-
Provvedimento Agenzia Entrate del 28.06.2017 (120473/2017)
-
Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali - Territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall'art. 7quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici. Modalità e termini di attivazione.
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Criteri applicativi
1.1 Il provvedimento individua le modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, nonché di ogni altro provento dovuto per i servizi resi dagli Uffici Provinciali-Territorio, da corrispondere, mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante, previsti dall'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
1.2 Per il versamento delle altre entrate erariali e dei corrispettivi correlati ad operazioni ipotecarie e catastali erogate presso gli Uffici, si applicano le disposizioni del presente provvedimento.
1.3 Al fine di conseguire le finalità di cui al punto 1.1 sono ulteriormente implementati i servizi di visura e di pagamento mediante procedure telematiche.
2. Estensione dell'utilizzo del versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
2.1 A partire dal 1° luglio 2017, il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) è utilizzato per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici ProvincialiTerritorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi.
2.2 Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 2.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
2.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli stessi atti.
3. Contrassegni sostitutivi
3.1 Le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono corrisposti ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. a), 4, quarto comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3.2 Ai fini di cui al punto 3.1, è istituita una nuova tipologia di contrassegno, da utilizzarsi per il versamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie, dovuti per l'erogazione dei servizi in materia di catasto e di pubblicità immobiliare.
3.3 L'Agenzia delle Entrate rende noto, con proprio comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la data di operatività del contrassegno di cui al punto precedente.
3.4 Il contrassegno è apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all'Ufficio.
4. Modalità telematiche di pagamento
4.1 Le somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia, sono rese disponibili per il pagamento dei tributi e di ogni altro corrispettivo dovuto per i servizi ipotecari e catastali, resi presso gli Uffici Provinciali-Territorio.
4.2 Alla gestione delle disponibilità costituite sul conto corrente unico si applicano le disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.
4.3 L'Agenzia delle Entrate, mediante uno o più comunicati pubblicati sul proprio sito internet, rende noti i termini e le modalità operative per l'utilizzo dei versamenti telematici.
5. Accesso diretto al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali
5.1 Le modalità di accesso telematico ai servizi catastali ed ipotecari, richiamate nel decreto direttoriale dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, sono adeguate al fine di estendere il servizio anche in ambito catastale, tenuto conto dell'introduzione dei diritti erariali per le visure di cui all'articolo 6, comma 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha modificato la tabella dei tributi speciali catastali allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.
5.2 L'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è subordinato alla registrazione del richiedente al portale del prestatore dei servizi di pagamento, al fine di consentire il versamento dei tributi previsti dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata.
5.3 Le condizioni generali per l'accesso diretto al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali sono riportate e tenute aggiornate sul sito internet dell'Agenzia. La loro accettazione è condizione necessaria ed indispensabile per la fruizione dei servizi telematici di consultazione delle banche dati.
5.4 Le disposizioni regolanti l'accesso diretto al sistema telematico, richiamate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2014, per quanto compatibili, continuano a trovare applicazione.
6. Ulteriori disposizioni
6.1 Restano ferme le disposizioni concernenti il pagamento delle entrate erariali da corrispondere, contestualmente all'erogazione dei servizi catastali ed ipotecari, mediante terminali POS installati presso gli Uffici Provinciali-Territorio da prestatori di servizi di pagamento.
6.2 A decorrere dal 1° ottobre 2017 cessano di applicarsi le disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 23 febbraio 2005, relative al pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali tramite deposito interno.
6.3 Restano ferme le altre disposizioni di pagamento tramite conto corrente postale, inerenti i corrispettivi da versare all'Agenzia e allo Stato, in relazione ai servizi resi, già previsti dal vigente ordinamento.
7. Periodo transitorio
7.1 Per il versamento delle somme da corrispondere in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali-Territorio, fino al 31 dicembre 2017 sono ammessi i pagamenti in contante e con titoli al portatore, secondo le modalità vigenti. Dal 1° gennaio 2018, le riscossioni sono effettuate esclusivamente con le modalità indicate nel presente provvedimento.
Motivazioni
L'articolo 7-quater, comma 36, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, modificando l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ha riformato le modalità di riscossione, da parte degli Uffici Provinciali-Territorio, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, a decorrere dal 1° luglio 2017.
Per espressa previsione del comma 37 del medesimo articolo 7-quater, le modalità attuative delle diverse alternative elencate dal riformato articolo 6, comma 3, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
La norma, diretta a introdurre modifiche al citato art. 6, è finalizzata al superamento del sistema delle riscossioni in contante e ad eliminare i correlati oneri e rischi, valorizzando le altre forme di pagamento, nell'ottica di una più generale riorganizzazione, razionalizzazione ed ammodernamento dei servizi dell'Agenzia, nonché di contenimento dei costi e di eliminazione delle spese per il ritiro dei valori.
Per tale fine, con lo stesso provvedimento si ritiene di dover regolamentare anche le modalità di versamento dei corrispettivi, non qualificati come tasse, come quelli dovuti per l'acquisto delle mappe o per l'esecuzione delle verifiche straordinarie.
In tale contesto, a decorrere dal 1° luglio 2017, il sistema di versamento unificato (modello F24) viene esteso anche al pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, compresa l'imposta di bollo, interessi e sanzioni, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione alle operazioni ipotecarie e catastali, effettuate presso gli Uffici Provinciali-Territorio, di rilascio certificati, copie ed attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché di presentazione di atti di aggiornamento catastali.
A partire dalla data fissata da uno o più comunicati dell'Agenzia, il sistema di pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante apposito contrassegno sostitutivo da apporre sul modello di richiesta del servizio o sulla domanda, è esteso alle tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali, dovuti in relazione ai soli servizi resi presso gli Uffici Provinciali-Territorio.
Le ulteriori disposizioni del presente provvedimento confermano l'utilizzo dei terminali POS, installati presso gli Uffici Provinciali-Territorio, per la riscossione di tributi erariali e di ogni altro corrispettivo e fissano la data a decorrere dalla quale non è più possibile effettuare pagamenti anticipati delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, tramite deposito interno presso l'Ufficio.
I sistemi di pagamento mediante contrassegni sostitutivi e POS, per la loro generalità di utilizzazione, costituiscono modalità alternative di pagamento, finalizzate a supportare reciprocamente anche temporanee criticità dei connessi sistemi tecnologici, in modo tale da garantire, comunque, l'erogazione dei servizi.
Viene chiarito, inoltre, che per i corrispettivi dovuti all'Agenzia, anche non erariali, sono utilizzate le modalità di versamento, già in uso, tramite conto corrente postale.
Gli utenti convenzionati, per il pagamento dei tributi erariali e di ogni altro corrispettivo relativo ai servizi catastali ed ipotecari resi presso gli Uffici ProvincialiTerritorio, potranno disporre, secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti con appositi comunicati del Direttore dell'Agenzia, delle somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato alla stessa Agenzia.
Contestualmente si è inteso ampliare le modalità telematiche dei servizi al cittadino per l'ambito catastale, adeguandone le modalità di erogazione agli intervenuti aggiornamenti normativi. Al riguardo, con decreto direttoriale 4 maggio 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'Agenzia del Territorio ha disciplinato le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. Successivamente, l'articolo 6, comma 5-septies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha modificato la disciplina dei tributi speciali catastali, fissando, tra l'altro, gli importi da corrispondere per la consultazione della base informativa catastale.
Pertanto, tenuto conto della reintroduzione dei diritti erariali per le visure degli atti catastali, con il presente provvedimento sono introdotte disposizioni di armonizzazione con il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, al fine di uniformare le modalità relative alla consultazione catastale, concernenti l'accesso telematico diretto, gli importi dovuti e i sistemi di pagamento, a quanto già statuito per le ispezioni ipotecarie.
Inoltre, è previsto l'adeguamento delle condizioni generali, che disciplinano l'accesso diretto ai servizi telematici di consultazione delle banche dati, sia ipotecaria che catastale, rinviandone l'aggiornamento alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
Le modifiche introdotte consentono l'immediata attivazione del servizio di consultazione diretta delle banche dati catastali completando, con l'analogo servizio per le banche dati ipotecarie già attivo, l'offerta di servizi al cittadino. Tale servizio si aggiunge alla possibilità già consentita dalle "consultazioni personali", gratuite ma limitate alle risultanze sugli immobili di cui si è titolari di diritti all'attualità. Ciò consentirà di ridurre ulteriormente l'accesso agli sportelli e le conseguenti operazioni di pagamento.
Per permettere l'adeguamento alle nuove modalità di riscossione, anche con riferimento ai corrispettivi dovuti, diversi dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale è ammesso l'uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle opzioni di pagamento attuate con il presente provvedimento.
Ricorrono i requisiti di urgenza e indifferibilità nell'adozione del presente provvedimento, attesa la decorrenza, prevista dalla legge, dal 1° luglio 2017, delle disposizioni in argomento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1 e 2);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Disciplina normativa di riferimento
Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, testo unico delle leggi sul catasto (art. 59); Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, recante regolamento per la conservazione del catasto dei terreni (titolo II e III);
Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni, tabella A, titolo III;
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, inerente la semplificazione delle procedure catastali (art. 13);
Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'imposta di bollo;
Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni, recante perfezionamento e revisione del sistema catastale (art. 3);
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 1, comma 5);
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949, Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto;
Decreto del Ministero delle Finanze 16 dicembre 1998, recante determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del Territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;
Decreto interministeriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari;
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, recante disposizioni in materia di estensione ad altre entrate delle modalità di versamento tramite modello F24;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2003, concernente la definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2005, concernente il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, tramite deposito interno;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 21 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del Territorio, tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del Territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;
Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007, come modificato dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2014;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 giugno 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 giugno 2013, pubblicato in pari data nel sito internet della stessa Agenzia, concernente l'approvazione del nuovo modello F24;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 marzo 2015, pubblicato in pari data nel sito internet della stessa Agenzia, concernente l'obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2016, pubblicato in pari data nel sito internet della stessa Agenzia, recante approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internetdell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.