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Risoluzione Agenzia Entrate n.89 del 11.07.2017
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Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Erogazioni liberali. Articolo 15, comma 1, lettera h) e art. 100 comma 2, lettera f) del TUIR
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Parrocchia ALFA, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno ed iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di ..., fa presente di avere in corso lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze (campanile e aule parrocchiali soprastanti la chiesa).
Gli immobili oggetto di interventi sono tutti sottoposti al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Ciò premesso la Parrocchia chiede di:
1) avere conferma della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore, per la realizzazione dei suddetti lavori, da persone fisiche e da persone giuridiche ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera
h) e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR in linea con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007;
2) avere conferma circa il contenuto e la forma delle convenzioni che si andranno a stipulare con le persone fisiche e con le persone giuridiche, di cui viene allegato un facsimile;
3) conoscere se a ciascuna convenzione dovrà essere allegato il progetto con l'indicazione dei costi complessivi, delle fonti di finanziamento, i tempi di attuazione dell'iniziativa e copia del decreto della Soprintendenza, o se sia sufficiente la sintesi dei dati all'interno della convenzione;
4) conoscere se sia obbligatoria la comunicazione alla Soprintendenza delle erogazioni liberali ricevute e i tempi di detta comunicazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Parrocchia istante ritiene che le erogazioni liberali sopra descritte siano detraibili e deducibili ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera h) e dell'art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR e che siano ancora validi i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.
In particolare l'istante ritiene che alle bozze di convenzione non debba essere allegato l'intero progetto ma che possano essere semplicemente indicati gli estremi del progetto e i costi complessivi stimati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR prevede che le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti tra i quali "fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (...)".
Della stessa detrazione possono fruire anche gli enti non commerciali in virtù del rinvio che l'art. 147 del TUIR opera al medesimo art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR.
Analogamente, per quanto riguarda le imprese, l'art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti tra i quali "fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (...)
L'art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR ripropone in sostanza, a favore delle imprese, la disposizione recata dall'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR con la differenza che per le imprese le erogazioni liberali effettuate sono deducibili e che non è prevista espressamente per le suddette erogazioni la redazione di un'apposita convenzione.
Nella risoluzione n. 133 del 14 giugno 2007 è stato precisato che anche le parrocchie possono essere destinatarie delle suddette erogazioni liberali in quanto, come già precisato nella risoluzione n. 42/E del 5 aprile 2005:
- sono enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
- non perseguono fini di lucro;
- nell'ambito delle iniziative che promuovono possono realizzare interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in argomento, la medesima risoluzione ha precisato che il soggetto erogatore deve avvalersi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale o uno dei mezzi previsti dall'articolo 23 del D. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
La citata risoluzione, riguardo agli adempimenti richiesti al fine di fruire dei richiamati benefici fiscali, riportava le precisazioni fornite al riguardo dal competente Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) con circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007.
In particolare, relativamente alle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR, venivano fornite precisazioni circa il contenuto della convenzione, facendo rinvio alla citata circolare n. 38 del 2007 per le modalità procedurali da seguire per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri dei competenti comitati di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici previsti dalla norma in esame.
Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR veniva chiarito che, in luogo della convenzione, doveva essere presentato dal soggetto erogatore alle Soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa.
Successivamente, con specifico riferimento agli adempimenti amministrativi, l'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, al comma 9, ha previsto che: "la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni".
Per chiarire quali siano gli obblighi da rispettare dopo l'emanazione di tale disposizione, la scrivente ha richiesto un parere al competente Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT).
Con nota prot. n. ... del ...2017, il citato Ministero ha fatto presente di avere emanato, a seguito delle semplificazioni delle procedure amministrative previste dal citato articolo 40, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, la circolare n. 222 dell'11 giugno 2012, nella quale, a parziale modifica delle circolari n. 183 del 2005 e n. 38 del 2007, è stato ridisegnato l'iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame.
In particolare, il MIBACT ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato articolo 40, comma 9, del DL 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli in questione, ferme restando le prescrizioni indicate dall'articolo 21 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di interventi soggetti ad autorizzazioni.
Resta altresì fermo - precisa il MIBACT - l'obbligo di acquisire il parere del competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e paesaggistici da richiedersi tramite le direzioni generali competenti per settore, nel caso in cui l'erogazione liberale sia finalizzata ad un'iniziativa culturale.
Con specifico riferimento ai quesiti prospettati dalla Parrocchia istante si fa presente, pertanto, anche in base alle precisazioni fornite dal MIBACT, che:
? è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo sopra specificati, da persone fisiche/enti non commerciali e da imprese ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera h), art 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR;
? la bozza di convenzione che la Parrocchia ha inviato in allegato all'istanza e che dovrà essere stipulata con le persone fisiche ed enti non commerciali, risponde per forma e per contenuto ai requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR e dalla circolare n. 222 del 2012;
? nel caso in cui il soggetto erogatore sia un'impresa o ente commerciale la norma non prevede l'obbligo della stipula della convenzione;
? il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l'approvazione del progetto, l'autorizzazione ai lavori o
all'avvio dell'iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale deve presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui i benefici fiscali si riferiscono;
? il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione.
Come precisato dal MIBACT nella citata nota, l'invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale la Soprintendenza, in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate, esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
L'iter procedimentale delle erogazioni liberali e la circolare n. 222/2012 sono pubblicate sul sito www.beniculturali.it al link "meno tasse per chi investe in cultura".