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Decreto ministeriale 22 febbraio 2010
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Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. (10A02690)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 22 febbraio 2010
GU n. 53 del 05/03/2010IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Vista...)
Decreta:Art. 1 Soggetti obbligati
1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:
a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).
3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.Art. 2 Periodicità degli elenchi
1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, è presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.
4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.
6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.Art. 3 Presentazione degli elenchi
1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
3. Le modalità tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.Art. 4 Contenuto degli elenchi
1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica.Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.
2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.
4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.Art. 6 Contenuto degli elenchi - Parte statistica
1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3.
4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1).
5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:
a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.Art. 7 Disposizioni abrogative
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguenti provvedimenti:
decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 ottobre 2000;
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12 dicembre 2002;
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15 aprile 2004:
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3 agosto 2005;
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20 dicembre 2006.Art. 8 Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.