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Provvedimento Agenzia Entrate del 18.07.2017 (102411/2017)
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Mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo - Territorio della Direzione provinciale di Bergamo di mercoledì 5 luglio 2017
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
accerta:
il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo -Territorio nella giornata di mercoledì 5 luglio 2017.
Motivazioni
La Direzione provinciale di Bergamo, con nota n. 87673 del 7 luglio 2017, ha comunicato che nell'intera giornata di mercoledì 5 luglio 2017 l'Ufficio provinciale di Bergamo - Territorio è stato interessato da alcuni interventi tecnologici sulla propria banca dati, programmati dalla Direzione centrale Tecnologie e innovazione, con il conseguente blocco di tutte le attività catastali.
Il Garante del contribuente della Lombardia, sentito al riguardo, con nota prot.
n. 2017/942 del 14 luglio 2017, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del provvedimento.
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Riferimenti normativi
-Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n.770;
-Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
-Decreto del Direttore generale del dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 (delega ai direttori regionali delle Entrate all'adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate);
-Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
-Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, art. 3;
-Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b);
-Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
-Statuto dell'Agenzia delle Entrate - artt. 11 e 13, comma 1;
-Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate - artt. 4 e 7 c.1.