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Provvedimento Agenzia Entrate del 13.08.2010 (Protocollo n. 121369/2010)
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Provvedimento di determinazione della misura del credito d’imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010, di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009
Provvedimento Agenzia Entrate del 13.08.2010 (Protocollo n. 121369/2010)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 16/08/2010IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE1. Misura del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.
1.2. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
1.3. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 77 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
2. Limite di fruizione del credito d’imposta
2.1. Il credito d’imposta indicato al punto 1 compete nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”:
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea concernente il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010;
- dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, recante il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- dalla decisione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009.
3. Adempimenti
3.1. I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d’imposta di cui al punto 1, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano:
- che non versano in condizioni di difficoltà ovvero che le condizioni di difficoltà hanno avuto inizio successivamente al 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009);
- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);
- di beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (articolo 3, comma 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009).
3.2. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al presente provvedimento ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. Il modello può essere prelevato gratuitamente dai siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze, www.finanze.it, e dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.
3.3. I beneficiari del credito di imposta devono indicarne l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.Motivazioni
L’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) dispone che le risorse derivanti dal c.d. scudo fiscale (articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78) sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle finalità di spesa indicate nell’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, nella misura massima ivi prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Tra le finalità indicate all’Elenco 1 citato, sono previsti interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto, mediante il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa concernenti talune disposizioni, tra cui l’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 giugno 2010, n. 25425, è stato disposto lo stanziamento di un importo pari a 44 milioni di euro per il finanziamento dell’agevolazione di cui alla disposizione da ultimo menzionata.
Nel rispetto del limite di spesa di 44 milioni di euro è riconosciuto, quindi, alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate; la misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
Nel rifinanziare la misura, viene riproposta, di fatto, per l’anno 2010 la stessa agevolazione per l’autotrasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge n. 112 del 2008, e per il 2009 dall’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Per la agevolazione disposta per il 2008, il comma 27 dell’articolo articolo 83-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 demandava a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l’emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Inoltre, il comma 31 dell’articolo 83-bis citato attribuiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea (attualmente articolo 107 del TFUE), delle misure previste nel medesimo articolo 83-bis.
In applicazione di tale procedura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 0068088 del 13 agosto 2010, ha comunicato che anche per il 2010 il credito d’imposta può essere attribuito nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, paragrafo 4.2.2 (riguardante le nuove misure di aiuti di Stato di importo limitato e compatibile per il finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), recepita nell’ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
Il DPCM 3 giugno 2009, al comma 1 dell’articolo 2 e al comma 2 dell’articolo 9, prevede che le misure istituite devono essere conformi alla Comunicazione e alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.
Il medesimo DPCM 3 giugno 2009, ai commi 2 e 4 dell’articolo 2 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni competenti alla concessione degli aiuti verificano, riguardo agli aventi diritto, che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti oggetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, nonché il rispetto del limite complessivo di 500.000 euro degli aiuti di importo limitato e «de minimis» fruiti nel triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.
Le linee guida per l’applicazione del DPCM 3 giugno 2009, emanate dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie con nota prot. n. 0004451 del 9 giugno 2009, prevedono che qualora tale verifica implichi il ricorso a dichiarazioni da parte dei soggetti beneficiari, le amministrazioni competenti possono acquisire dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva nel rispetto delle norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La misura del credito d’imposta spettante in relazione alla tassa automobilistica pagata per il 2010 è stata determinata sulla base degli ultimi dati disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali che con nota del 12 agosto 2010, prot. n. 3835, ha comunicato che lo stanziamento di 44 milioni di euro poteva essere ripartito confermando le percentuali già adottate per l’anno 2009 pari al 38, 50 per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate ed al 77 per cento per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Infine è stata prevista, con finalità di monitoraggio della spesa, l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa di autotrasporto che ne fruisce.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
(omesse)
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - Supplemento Ordinario n. 243).
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 giugno 2010 n. 25425 (registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2010).
Articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recante “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 131 del 09/06/2009 ).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 2010).
Comunicazione della Commissione europea 17 dicembre 2008 (2009/C 16/01), come modificata dalla comunicazione della Commissione europea 25 febbraio 2009 (2009/C 83/01) concernente “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/01 del 7 aprile 2009).
Comunicazione della Commissione europea 31 ottobre 2009 (2009/C 261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 25 febbraio 2009 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 261/0201 del 31 ottobre 2009).
Decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato N248/2009) relativa agli aiuti di importo limitato e compatibile alle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 151/19 del 3 luglio 2009).
Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Legge 6 giugno 1974, n. 298, “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada”.
Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 59 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Modello omesso