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Provvedimento Agenzia Entrate 30.08.2010 (Prot. n. 2010/118964)
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Approvazione della modifica alle istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2009
Provvedimento Agenzia Entrate 30.08.2010 (Prot. n. 2010/118964)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 30/08/2010IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi
Dispone:Articolo 1 (Modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2010, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno e 5 luglio 2010)
1) I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano una delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non devono compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
2) La previsione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 39 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Motivazioni
L’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevede che, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività può essere richiesta la compilazione del modello previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
La Parte Generale della modulistica studi di settore approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2010 evidenzia che nei casi di esclusione in precedenza citati il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore debba essere compilato.
Vista la particolarità della situazione dovuta al sisma del 6 aprile 2009, viene stabilito che, per il 2009, i soggetti individuati dal comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, che nel caso in cui, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarino una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non devono compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
La modifica non trova applicazione per i soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 39 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
(omesso)
b) Disciplina normativa di riferimento
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 19: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2010: approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2010;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2010;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.