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Decreto direttoriale del 10 febbraio 2011
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Modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell' articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale del 10 febbraio 2011
GU 40 del 18/02/2011IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:Art. 1 Pagamento dei debiti per imposte erariali mediante compensazione
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il pagamento di cui al comma 1 è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122.
Art. 2 Modalità di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti indicando la provincia dell'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico.
2. Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1.
3. Gli agenti della riscossione e l'Agenzia delle entrate possono stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24, in nome e per conto dei contribuenti, mediante il servizio Entratel.
Art. 3 Ripartizione delle somme riscosse
1. La struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede all'accreditamento delle somme riscosse in favore dell'agente della riscossione, sulla base della provincia indicata ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Le somme sono accreditate su apposite contabilità speciali di nuova istituzione, intestate agli agenti della riscossione ed aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato.
Art. 4 Imputazione dei pagamenti
1. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall'agente della riscossione stesso.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 ed in ogni altro caso, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 5 Rimborso dei versamenti eccedenti
1. Ove il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso dell'eccedenza versata è effettuato dall'agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti ai sensi dell'art. 3, del presente decreto previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 1, l'agente della riscossione verifica presso la pubblica amministrazione competente l'effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione dal contribuente.
Art. 6 Disposizioni finali
1. Le somme accreditate nelle contabilità speciali di cui all'art. 3 del presente decreto, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non imputate, restano a disposizione degli agenti della riscossione, per consentire l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni emanate in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA, di cui all'art. 10 del decreto-legge 1ş luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, nonché di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche, di cui all'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.