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Provvedimento Agenzia Entrate del 19.04.2018 (84332/2018)
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Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
Art.1
Definizione della competenza territoriale degli uffici dell'Agenzia delle entrate
1.1. Le istanze di cui al punto 1.2 del presente Provvedimento, necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli oggetto di acquisto in altro
Stato membro dell'Unione Europea, devono essere presentate esclusivamente alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell'istanza stessa.
1.2. Sono presentate alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente le seguenti tipologie di istanza:
a) istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dall'adempimento di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (versamento dell'Iva con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"), ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine;
b) istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dall'adempimento di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (versamento dell'Iva con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"), ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa;
c) istanza di validazione di un versamento effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo insufficiente ovvero incongruente;
d) istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota Iva agevolata per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione.
1.3 Sono presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2018.
Art. 2
Obbligo di esibizione documentazione in originale per le istanze legate all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.
2.1 All'atto di presentazione delle istanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, punto 1.2, del presente Provvedimento, i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente la documentazione in originale che attesti, per le istanze di cui alla lettera a), l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all'art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, e, per quelle di cui alla lettera b), l'effettiva destinazione del mezzo all'attività d'impresa. La Direzione Provinciale competente provvede ad acquisire copia conforme della documentazione esibita dal richiedente.
2.2 A seguito dell'accoglimento delle istanze di cui al punto precedente, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo, tra i quali il numero del telaio, al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262.
Motivazioni
Il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha introdotto la procedura di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria con pagamento dell'Iva tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", ha limitato il fenomeno delle frodi Iva intracomunitarie nel settore della compravendita di tali veicoli. Risultano persistere, tuttavia, forti criticità nel settore citato, connesse soprattutto all'utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa. Al fine di contrastare in modo più incisivo tali fenomeni, si è resa necessaria e urgente l'emanazione del Provvedimento in esame.
In particolare, il Provvedimento introduce l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all'esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse.
Similmente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile l'esibizione in originale della suddetta documentazione e l'acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, e 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41.
Decreto ministeriale dell'8 giugno 2005.
Decreto ministeriale del 26 marzo 2018.