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Provvedimento Agenzia Entrate 17.01.2011 (Prot. n. 6275 /2011)
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Modalità per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e approvazione delle relative specifiche tecniche. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010 (modello “CDC”)
Provvedimento Agenzia Entrate 17.01.2011 (Prot. n. 6275 /2011)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 17/01/2011IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:1. Modalità di determinazione e versamento dell’imposta sostitutiva
1.1 Le parti contraenti dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, sono tenute al versamento di una imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.
1.2 L’assolvimento dell’imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.
1.3 L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita.
1.4 L’imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.
1.5 L’imposta è versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.
1.6 Ai fini del versamento telematico di cui al punto 1.5 e dei connessi adempimenti, sono approvate le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1, che sostituiscono integralmente quelle contenute nell’allegato tecnico quater al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.
1.7 La misura dell’imposta sostitutiva è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l’aliquota nella misura rispettivamente del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile, ed infine, riducendo l’importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali (modello “CDC”)
2.1 Le specifiche tecniche di cui al punto 1.6 sono utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010 (modello “CDC” di cui al punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010).
3. Attivazione della procedura
3.1 La data di attivazione della procedura telematica di cui ai punti 1.6 e 2.1 è stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha introdotto alcune modifiche al regime di tassazione previsto ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i contratti di locazione finanziaria immobiliare.
Per effetto delle modifiche introdotte alla nota all’articolo 1 della Tariffa, parte seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Non risulta, inoltre, più dovuta l’imposta di registro in relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili in corso alla data del 1° gennaio 2011.
Il comma 15 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 prevede, inoltre, una rivisitazione del trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, per i trasferimenti di beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria.
Le modifiche sono volte a concentrare il prelievo delle imposte ipotecarie e catastali nella fase dell’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing.
In tale fase,
- per le cessioni di beni immobili strumentali, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura rispettivamente del 3 per cento e dell’1 per cento se la cessione rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero del 2 per cento e dell’1 per cento se la cessione non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
- per le cessioni di fabbricati abitativi, le imposte ipotecarie e catastali sono, invece, dovute nella misura del 2 per cento e dell’1 per cento, se la cessione non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto o venga effettuata in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le modifiche hanno interessato anche la fase del trasferimento dei beni immobili, derivanti dall’esercizio del riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero, le cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore; in tali casi, infatti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Per i contratti di locazione finanziaria in essere al 1° gennaio 2011, l’introduzione della tassazione agevolata stabilita in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, risulta contemperata dall’introduzione di una imposta sostitutiva.
Il comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce, infatti, che “ …per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare una imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011”.
In particolare, con il presente provvedimento, con il quale si dà attuazione alla disposizione riportata, viene stabilito che il versamento dell’imposta deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.
La misura dell’imposta è determinata
- applicando l’aliquota del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per i fabbricati abitativi all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato;
- scomputando le imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte sino alla data di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione al contratto di locazione finanziaria, ed applicando all’importo risultante, uno sconto pari alla percentuale forfetaria del 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
(omesse)
Disciplina normativa di riferimento
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (articolo 19, comma 15), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010;
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
decreto legislativo 31ottobre 1990, n. 347, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ALLEGATO 1
Allegato tecnico quater
(omesso)