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Provvedimento Agenzia Entrate del 05.07.2018 (14311/2018)
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Accertamento dell'irregolare/mancato funzionamento dell'Ufficio Territoriale di Sulmona della Direzione Provinciale di L'Aquila in data 15 giugno 2018
IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ABRUZZO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
ACCERTA
l'irregolare/mancato funzionamento dell'Ufficio Territoriale di Sulmona per il giorno 15 giugno 2018.
Motivazioni
Nella prima mattinata di venerdì 15 giugno, a causa dei lavori in corso in un cantiere aperto all'incrocio tra via Pola e via Papa Giovanni XXIII in Sulmona, vengono tranciati i cavi della fibra che assicurano i collegamenti delle linee telefoniche e quelli con l'anagrafe tributaria presso l'Ufficio Territoriale di Sulmona, ubicato nelle vicinanze.
La mancanza di collegamento si protrae per l'intero orario di apertura al pubblico dell'Ufficio, con inevitabili conseguenze sull'erogazione dei servizi ai contribuenti. La situazione torna alla normalità il successivo lunedì, 18 giugno 2018.
Con nota prot. 2018/457/AQ/G.C. del 26 giugno 2018, il Garante del Contribuente dell'Abruzzo, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella Legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive modifiche, esprime parere favorevole all'emissione del presente provvedimento, ritenendo che le segnalate difficoltà operative rientrino tra i presupposti di cui all'art. 10 del Decreto Legge 26 gennaio 2001, n. 32.
Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 244 del 24/12/2007.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;
Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
Statuto dell'Agenzia delle Entrate - artt. 11 e 13;
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate- artt. 4 e 7, c.1.