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Provvedimento Agenzia Entrate del 09.07.2018 (143023/2018)
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Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza"
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
dispone
1. Modalità di fruizione delle agevolazioni
1.1 Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza", ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa-Carrara, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,tramite il modello di pagamento F24.
1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con separata risoluzione sono istituiti i codici da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
1.3 Per ciascun modello F24 ricevuto l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del citato decreto del 10 aprile 2013. Nel caso in cui l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui il contribuente non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l'articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno stanziato le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi in favore delle zone franche urbane (ZFU) individuate con delibera del CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia,
Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa-Carrara, non comprese nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza".
In proposito, è stata prevista l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 (ZFU ricadenti nel c.d. obiettivo "Convergenza").
In particolare, ai sensi dell'articolo 4 del citato D.M. del 10 aprile 2013, richiamato dall'articolo 20-bis del decreto medesimo, alle micro e piccole imprese e ai professionisti interessati, sono riconosciute le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, inoltre, che:
- il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche (articolo 14, comma
3);
- le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (articolo 15, comma 1).
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascun soggetto, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane.
Deliberazione del CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, recante "Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007).
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'obiettivo "Convergenza".
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e, in particolare, l'articolo 22-bis relativo alle risorse destinate alle zone franche urbane (ZFU).
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 603, relativo alle risorse da destinare alle ZFU ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza".