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Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 23.01.2001
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Articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Definizione agevolata delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli
Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 23.01.2001L'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti e la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi.
Chiarimenti, al riguardo, sono stati forniti con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000.
Con risoluzione n. 2 dell'11 gennaio 2001 sono stati indicati i seguenti codici tributo:
9480 - Definizione liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli - articolo 82, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342.
8899 - Regolarizzazione degli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli - articolo 82, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342.
Il pagamento deve essere effettuato mediante delega di pagamento, modello F24.Si forniscono di seguito ulteriori precisazioni.
1. Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti al 31 luglio 2000
1.1. Nozione di lite fiscale pendente.
Oggetto della definizione agevolata disciplinata dall'articolo 82, comma 1, della legge n. 342 del 2000 sono le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli e dei relativi tributi connessi.
La nozione di lite fiscale è recata dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo 82, secondo il quale per lite s'intende qualsiasi controversia avente per oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione delle sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli.
La definizione di lite fiscale, come controversia avente ad oggetto un atto di accertamento o di irrogazione di sanzioni, identifica l'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 82 in esame nelle fattispecie per le quali sia stato già instaurato il contenzioso.
Alla definizione agevolata sono ammesse, pertanto, tutte le liti fiscali instaurate, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, alla data del 31 luglio 2000.1.2. Valore della lite
Il contribuente, che intende avvalersi del beneficio della definizione agevolata, deve provvedere al pagamento, entro il 31 gennaio 2001, di una somma pari al sessanta per cento del valore della lite.
Per valore della lite, ai sensi del comma 4 lettera b), dell'articolo in commento, s'intende l'importo dell'imposta e dei tributi connessi risultanti dall'atto impugnato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
Nel caso in cui la lite abbia per oggetto esclusivamente il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il valore della lite è costituito dal cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle sanzioni irrogate.1.3. Domanda di definizione agevolata della lite pendente
Il contribuente che intende avvalersi delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 82 della legge n. 342 del 2000, per ciascuna lite pendente con l'amministrazione finanziaria, deve consegnare o spedire, entro il 31 gennaio 2001, all'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato apposita istanza in carta libera, in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento.
Nella domanda il contribuente deve dichiarare espressamente di voler definire la controversia ai sensi dell'articolo 82, comma 1, della legge n. 342 del 2000, indicando gli estremi dell'atto introduttivo, l'autorità investita della controversia, il valore della lite e gli estremi dell'avvenuto pagamento rilevabili dal modello di delega F24.
A tal fine, il contribuente potrà avvalersi dello schema di domanda riportato in allegato alla presente circolare.
Si sottolinea che l'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento della somma dovuta.
Si segnala che, nell'ipotesi di versamento eseguito in misura inferiore a quello dovuto, il contribuente non decade dal beneficio della definizione agevolata, qualora l'Ufficio riconosca la scusabilità dell'errore; in tal caso, infatti, al contribuente è consentita l'integrazione del versamento eseguito in misura ridotta.2. Regolarizzazione degli omessi versamenti
L'articolo 82, comma 2, della legge n. 342 del 2000 prevede per i contribuenti che abbiano omesso di versare l'imposta sugli spettacoli e i relativi tributi connessi la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento.
La norma consente, a tal fine, oltre al beneficio della non applicabilità degli interessi e delle sanzioni, la regolarizzazione del mancato pagamento attraverso il versamento di una somma calcolata sui proventi imponibili ridotti del cinquanta per cento.
Il contribuente, effettuato il versamento secondo le modalità precedentemente indicate, comunica all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo plico raccomandato senza busta, l'avvenuta regolarizzazione, indicando gli estremi del versamento effettuato (data di pagamento, importo versato, codice tributo, codice Ufficio, anno a cui si riferisce il versamento, indicati nel modello di delega F 24).Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
ALLEGATO 1
SCHEMA DI DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITE PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI.
All'Agenzia delle Entrate
Ufficio di
Il sottoscritto,
Cognome Nome codice fiscale
residente in
Via/Piazza numero civico
Comune c.a.p provincia
Con la presente istanza dichiara di volersi avvalere, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, della facoltà di definire la lite fiscale, del valore di lire , pendente avanti
(indicare l'autorità investita della controversia e gli estremi identificativi dell'atto introduttivo).
Dichiara, altresì, di aver provveduto, in data , al versamento della somma di lire a mezzo modello di delega di pagamento F24.
(riportare il codice tributo, il codice Ufficio, l'anno di riferimento della contestazione, che sono stati indicati nel modello di delega F24).Data
Firma