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Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 31.01.2001
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Decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001 – Ripetibilità delle spese di notifica degli avvisi ed altri atti di natura tributaria
Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 31.01.20011. GENERALITA’
La conoscenza degli atti tributari è attualmente assicurata da varie disposizioni normative che riguardano le notificazioni e le comunicazioni dei provvedimenti.
Senza entrare nel merito delle specifiche implicazioni di carattere amministrativo ed operativo relative alle diverse procedure, che formeranno oggetto di un’autonoma circolare, occorre ricordare come, attualmente, l’attività di notifica si riassume sostanzialmente nelle seguenti tre modalità:
- notificazioni a"mezzo della posta", ai sensi dell’articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall’art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146, a cura sia direttamente degli uffici finanziari sia degli intermediari (ufficiali giudiziari, messi comunali, messi speciali). Il citato articolo 14 sancisce il principio che la spedizione diretta a mezzo posta costituisce il mezzo ordinario di notificazione, mentre le altre forme assumono carattere residuale;
- notificazioni cosiddette "personali", tramite messi speciali o messi comunali, ai sensi dell’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- notificazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai sensi di numerose disposizioni, tra cui, l’art. 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
Per quanto riguarda la corrispettività dei servizi connessi alle anzidette modalità di notifica, si rammenta che ai Comuni spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di lire 10.000, oltre le spese di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 14 marzo 2000).
Ai messi speciali dell’Agenzia, in caso di notifica diretta, compete il compenso di lire 3.000 (art 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, di conversione del decreto-legge n. 151 del 13 maggio 1991).
In stretta connessione con la natura obbligatoria e corrispettiva del servizio, il legislatore ha statuito, a più riprese, il principio di onerosità del servizio stesso, comportante il recupero del relativo costo nei confronti dei destinatari per gli atti ad essi notificati.
Dapprima la legge 10 maggio 1976, n. 249, all’art. 4, comma 3 e, successivamente, la legge 12 luglio 1991, n. 202, di conversione del decreto- legge n. 151, del 1991, all’art. 4, comma 4, sia pure con riguardo ai rispettivi ambiti applicativi, hanno previsto l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di recuperare il costo della notificazione.
Nello spirito dello Statuto dei diritti del contribuente e dei principi di trasparenza, correttezza ed equità, con decreto del Ministro delle Finanze dell’8 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, sono state stabilite modalità semplificate di attuazione del principio di ripetibilità, determinando il costo del servizio in una duplice misura unitaria, e con significative esclusioni, in ragione delle varie modalità procedimentali.2. AMBITO APPLICATIVO
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del citato decreto ministeriale, l’obbligo di ripetizione delle spese concerne gli atti impositivi e gli atti di irrogazione delle sanzioni.
Lo stesso decreto in commento, all’articolo 3, esclude espressamente dalla ripetibilità talune categorie di spese e precisamente:
- al comma 1, le spese per la notifica delle richieste istruttorie e degli atti dovuti, emanati su richiesta;
- al comma 2, le spese per la "comunicazione" di qualsiasi atto.
L’elemento unificante di tutte le anzidette fattispecie di irripetibilità risiede nella considerazione che le relative attività partecipative – tanto se esercitate con lo strumento della notificazione che con quello della comunicazione – assolvono ad una funzione essenzialmente collaborativa, coinvolgendo interessi non esclusivi del destinatario, ma afferenti un rapporto più ampio se non addirittura estraneo al destinatario stesso.
A scopo esemplificativo, relativamente alle richieste istruttorie si fa rinvio a quelle previste dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, aventi ad oggetto dati, notizie e documenti – rivolte sia allo stesso contribuente che a soggetti terzi.
Per la individuazione degli atti "alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta", occorre ricollegarsi al principio di necessità, in quanto anche l’attività funzionale dell’Amministrazione finanziaria, rivolta alla produzione di atti, deve svolgersi, oltre che nei limiti della legge, in modo imprescindibile ed obbligatorio, qualora sussista l’interesse della parte istante. Sono, ovviamente, riconducibili a tale schema legale tutti gli atti intesi a rimuovere provvedimenti incidenti in modo negativo sulla sfera giuridica del contribuente (annullamento totale o parziale di atti illegittimi; rimozione di dinieghi di agevolazioni richieste o di rimborsi di imposte, ecc.).
Il comma 2 dell’art. 3 del citato decreto esclude la ripetizione delle spese relative "all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione", trattandosi di una modalità operativa che corrisponde a principi di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa.
Sotto il profilo temporale, l’articolo 4 del decreto ne stabilisce l’efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, sono ripetibili con i nuovi criteri le somme per la notifica degli atti inoltrati dalla data del 26 gennaio 2001.3. DETERMINAZIONE DELLE SPESE RIPETIBILI
Come già accennato, la disciplina adottata nel decreto relativamente alla determinazione delle spese ripetibili risulta chiaramente ispirati ai canoni di semplificazione, di equità e di perequazione.
Coerentemente, l’ammontare dell’addebito in capo ai destinatari non è stato esattamente rapportato all’effettivo costo del servizio utilizzato, a seconda della modalità di notifica adottata, ma stabilito in una duplice misura forfetizzata, rispettivamente pari a:
- lire 6.000 (3,10 EURO), qualora la notificazione dell’atto avvenga mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento;
- lire 10.000 (5,16 EURO) nei casi di
a) notifica cosiddetta "personale", in cui gli intermediari, oltre che procedere alla consegna diretta o tramite messo speciale, possono avvalersi del servizio postale solo per l’inoltro degli avvisi necessari per il perfezionamento della notifica stessa;
b) notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, ancorché, nei casi di mancata consegna dei relativi plichi, le spese necessarie per il compimento della notifica risultino effettivamente superiori, in specie dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 346, del 22-23 settembre 1998, che ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di una ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento, per l’invio in busta chiusa al destinatario della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
La suesposta disciplina evita, da un canto, qualsiasi disparità di trattamento in sede di addebito delle spese effettivamente sostenute per la notificazione, mentre riduce, dall’altro, gli adempimenti amministrativi degli uffici stessi, che, una volta indicato il costo fisso sull’atto da notificare, non sono tenuti a ricalcolarne quello definitivo, a notifica avvenuta, allo scopo di richiedere al contribuente l’eventuale costo aggiuntivo rispetto a quello originariamente indicato.
Il costo della notifica, determinato nella duplice misura precedentemente indicata, comprende, forfetariamente, le varie spese connesse agli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica stessa, con la conseguenza che al destinatario, oltre agli eventuali interessi, non può essere richiesta alcuna somma integrativa rispetto a quella originariamente indicata nell’atto da notificare.4. MODALITA’ DI RECUPERO
Il decreto dell’8 gennaio 2001 non contiene una espressa disciplina per il recupero a carico dei destinatari del costo di notifica degli atti, trovando al riguardo applicazione le ordinarie modalità in materia di versamenti spontanei e di riscossione tramite ruolo.
Operativamente, quanto alle specifiche modalità di recupero delle somme in questione, oltre alla ordinaria procedura di versamento diretto, mediante utilizzo degli appositi modelli F23 ed F24, per i casi di mancato adempimento spontaneo, anche parziale, da parte degli stessi contribuenti ed, eventualmente, degli altri destinatari, trova applicazione la disciplina della riscossione a mezzo ruoli, anche per le somme dovute a titolo di interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
Nei casi di utilizzo del modello F24 va indicato il codice tributo 9400, istituito con riferimento alle spese dovute per gli atti impositivi relativi ai tributi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché all’imposta sugli intrattenimenti disciplinata, originariamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nei casi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o definizione agevolata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 472. Sullo stesso modello, tra gli altri elementi, oltre a confermare l’obbligo di indicazione del codice ufficio e del codice atto, si sottolinea anche quello di riportare l’anno di riferimento, da intendersi come l’anno cui si riferisce il versamento (periodo d’imposta accertato; periodo cui si riferisce la violazione; ecc.).
Nei casi di utilizzo del modello F23, va invece indicato il codice tributo 806T, denominato "spese di notifica", fermo restando l’obbligo di riportare, tra gli altri elementi, il CODICE UFFICIO O ENTE e gli ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO.
Attesa la natura corrispettiva delle somme in questione, alle stesse non si applicano, ovviamente, le disposizioni esonerative recate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1999, n. 129, in materia di crediti tributari di modesta entità. Analogamente, indipendentemente dai relativi limiti, si provvederà al rimborso delle somme riscosse in caso di annullamento totale dell’atto notificato.