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Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 07.02.2001
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I.V.A. – Articolo 35, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Dichiarazione di variazione dati delle persone fisiche. – Procedura sperimentale per la trasmissione telematica
Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 07.02.2001Con le circolari n. 133/E del 3 luglio 2000 e n. 178/E del 5 ottobre 2000 sono state impartite istruzioni in merito alla procedura sperimentale per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio e di cessazione di attività delle persone fisiche e degli altri soggetti, previste dall’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Con la presente si comunica che a decorrere dalla data odierna il servizio di trasmissione telematica è esteso alle dichiarazioni di variazione dati delle persone fisiche.
Le persone fisiche potranno, quindi, trasmettere in via telematica, per il tramite di un intermediario abilitato, le dichiarazioni di variazione dati. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su modello conforme a quello attualmente in uso approvato con decreto ministeriale, prelevabile dal sito internet del Ministero delle Finanze.
Giova ricordare che sono abilitati alla trasmissione telematica di dette dichiarazioni i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Come già chiarito con le precedenti circolari, la dichiarazione di variazione dati, regolarmente sottoscritta, deve essere presentata all’intermediario abilitato in duplice esemplare, unitamente alla delega a trasmettere; per quest’ultima si dovrà utilizzare l’apposito riquadro "Delega" posto in calce al modello di dichiarazione, sostituendo la parola "presentare" con la parola "trasmettere".
Si precisa che occorre indicare nella dichiarazione di variazione anagrafica tutti i dati richiesti dal modello, i quali verranno trasmessi telematicamente.
L’intermediario provvede, quindi, a trasmettere tempestivamente la dichiarazione, conservando l’originale della dichiarazione sottoscritta dal contribuente.
Le dichiarazioni di variazione dati trasmesse in via telematica si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse e ricevute dall’Amministrazione finanziaria. Di conseguenza l’intemediario abilitato, ai fini della tempestività delle dichiarazioni, dovrà trasmettere telematicamente i dati entro i trenta giorni successivi al momento in cui si è verificato il presupposto che dà luogo alla comunicazione.
Si fa riserva di successive comunicazioni in ordine all’estensione del servizio di trasmissione telematica alla dichiarazione di variazione dati dei soggetti diversi dalla persone fisiche.
Le Direzioni regionali e gli Uffici operativi forniranno ogni possibile assistenza per la corretta gestione della nuova procedura.