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Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 12.02.2001
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Apparecchi da divertimento o trattenimento. Nulla osta provvisorio ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 12.02.20011. Apparecchi da divertimento e trattenimento: modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Gli articoli 37, 38 e 39 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", hanno dettato una nuova disciplina del settore degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento e trattenimento.
In particolare l’articolo 37 ha apportato modifiche agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
All’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il comma 2 dell’articolo 37 menzionato ha aggiunto il terzo comma, in base al quale è necessaria la licenza del Questore per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, come disciplinati dal quinto comma dell’articolo 110 dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La concessione della licenza è subordinata al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria, necessario anche per l’installazione degli stessi apparecchi nei circoli privati. In forza del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, per Amministrazione finanziaria deve intendersi l’Agenzia delle Entrate.
Relativamente all’articolo 110 della testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le modifiche apportate hanno riguardato l’ambito degli apparecchi riconducibili nella categoria dei giochi leciti.
Interessa, in particolare, segnalare la nuova formulazione del quinto comma dell’anzidetto articolo 110 che individua, in sostanza, gli apparecchi da divertimento e trattenimento considerati leciti, per i quali è necessaria, ai sensi del citato articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la licenza del Questore nonché il rilascio del preventivo nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella nuova formulazione considera leciti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità nei quali non sia prevalente l’elemento aleatorio e il valore del costo della partita non superi quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro (attualmente lire mille). Qualora i suddetti apparecchi siano abilitati alla distribuzione dei premi, quest’ultimi devono consistere, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
Sono, altresì, compresi nella categoria dei giochi leciti, ma non sono soggetti a licenza del Questore e nulla osta preventivo dell’Agenzia delle Entrate, gli apparecchi indicati nel sesto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.2. Nulla osta dell’Amministrazione finanziaria
Il comma 1 dell’articolo 38 della legge n. 388 del 2000 in esame, ha poi disciplinato le modalità di rilascio del nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il nulla osta viene rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante:
a) la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento;
b) l’installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura delle schede a deconto o strumenti similari come previsto dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972;
c) l’ulteriore installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo idoneo a garantire l’immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della distribuzione dei premi.
Entrambi i dispositivi devono essere conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne il dispositivo di cui al punto c), di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Il nulla osta in argomento potrà essere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate solo successivamente alla approvazione degli anzidetti modelli ed alla conseguente installazione sugli apparecchi dei relativi dispositivi e non costituisce, pertanto, oggetto delle presenti istruzioni.3. Disposizioni transitorie: nulla osta provvisorio
L’articolo 39 della legge n. 388 del 2000 ha dettato disposizioni transitorie per consentire l’installazione e l’operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2001, degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento conformi alle disposizioni dettate dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla legge n. 388 in esame, non muniti di scheda a deconto, o strumenti similari, né del dispositivo di immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi di cui all’articolo 38 della stessa legge.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 39 in argomento ha previsto il rilascio di un nulla osta provvisorio per l’installazione degli apparecchi di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Il comma 2 dello stesso articolo richiede, invece, il nulla osta provvisorio per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla stessa data del 1° gennaio 2001.
Si forniscono di seguito chiarimenti in merito alle modalità di richiesta e di rilascio del nulla osta provvisorio.3.1 Richiesta di nulla osta provvisorio
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000, è necessaria apposita istanza, indirizzata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, oppure, se non ancora istituito, all’Ufficio del Registro, e presentata per il tramite dell’Ufficio della S.I.A.E., competenti in relazione al domicilio fiscale del richiedente.
La domanda, in carta libera, va consegnata o spedita al competente Ufficio della S.I.A.E., in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento.
Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio, di cui all’articolo 39, comma 2, il termine della presentazione della domanda è fissato al 15 febbraio 2001.
L’istanza deve essere prodotta in relazione a ciascuna tipologia degli apparecchi in questione.
La richiesta può essere avanzata dal distributore, dal gestore o dall’esercente che abbia la disponibilità dell’apparecchio.
La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell’apparecchio e delle caratteristiche del gioco nonché l’espressa dichiarazione della conformità dell’apparecchio ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge in materia, e in particolare dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, specificando che:
- si tratta di apparecchi in cui l’elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio;
- il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro – pertanto, allo stato attuale, non superiore alle lire 1.000;
- gli apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte;
- la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
Nel richiedere il nulla osta provvisorio, l’interessato dovrà assumere l’impegno a:
- esibire agli organi di controllo ove richieste, le specifiche tecniche del software installato, come sopra specificato;
- corredare ciascuno degli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui sopra della copia del nulla-osta o, nelle more del rilascio del medesimo, di copia della richiesta.
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio il richiedente potrà avvalersi dello schema di domanda allegato alla presente circolare.
Per gli apparecchi già installati o già in esercizio, alla domanda deve essere allegata copia della quietanza di pagamento dell’imposta relativa all’anno 2000 o versata in tale anno.3.2 Rilascio del nulla osta provvisorio
L’Ufficio della S.I.A.E., esaminata l’istanza e verificata la regolarità formale della dichiarazione in essa contenuta, la trasmette, corredata di parere, all’Ufficio cui l’istanza medesima è indirizzata.
L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente o, dove non ancora istituito, l’Ufficio del Registro, esaminata l’istanza trasmessa ed il relativo parere dell’Ufficio S.I.A.E., provvede al rilascio del nulla osta provvisorio.
Ciascun apparecchio dovrà essere dotato di copia del relativo nulla osta provvisorio o, nelle more del rilascio del medesimo, di copia della richiesta.
Per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data del 1° gennaio 2001, il diniego del nulla osta provvisorio ne determina, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge n. 388 del 2000, l’obbligo di immediata rimozione.Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
ALLEGATO 1
All’ Agenzia delle Entrate
Ufficio di…...… …………..
(per il tramite dell’Ufficio
SIAE di…………… .…….)Il sottoscritto,
Cognome……………………..….nome……………….……codice fiscale…………..
fiscalmente domiciliato in
Via/Piazza……………………...…………numero civico…..
Comune…………….……....c.a.p……..……..provincia……
Nella qualità di……………………………………….
CHIEDE:
il rilascio del nulla osta provvisorio previsto dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per n… apparecchi già installati y non installati y alla data del 1° gennaio 2001 (barrare la casella che interessa) tutti appartenenti alla seguente tipologia: (descrivere in modo analitico il tipo di apparecchio e le caratteristiche del gioco come definite dal software installato).
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
che gli apparecchi, per i quali si chiede il rilascio del nulla osta provvisorio, sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e pertanto:
- presentano preponderante l’elemento abilità e trattenimento rispetto a quello aleatorio;
-il valore del costo della singola partita non supera il valore della moneta metallica attualmente corrente non superiore ad un euro;
- i premi eventualmente distribuiti, per ciascuna partita e immediatamente dopo la sua conclusione, consistono nel prolungamento della stessa o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte;
- la durata della singola partita non è inferiore a dodici secondi.Gli apparecchi e le modalità di gioco sono, altresì, conformi a tutte le prescrizioni di legge.
Il sottoscritto si impegna a:
- esibire agli organi di controllo ove richieste, le specifiche tecniche del software installato, come sopra specificato;
- corredare ciascuno degli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui sopra della copia del nulla-osta o, nelle more del rilascio del medesimo, della presente richiesta.Data………….….
Firma…………………………