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Provvedimento Agenzia Entrate del 29.11.2018 (322169/2018)
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Differimento temporaneo termini di trasmissione delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Dispone
1. Differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche
1.1 Le fatture elettroniche e le note di variazione dei giorni 1° e 2 dicembre 2018 sono trasmesse al Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, entro il giorno 4 dicembre 2018.
MOTIVAZIONI
L'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
La predetta disposizione è operativa per le fatture emesse verso tutte le amministrazioni pubbliche dal 31 marzo 2015.
L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
La predetta disposizione è operativa dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.
Inoltre, per tutte le altre operazioni tra soggetti passivi IVA privati, dal 1° gennaio 2017 è possibile emettere e ricevere fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
In previsione del consistente incremento del volume di informazioni che dovrà essere gestito dal Sistema di Interscambio per effetto dell'estensione, a partire dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti, il partner tecnologico Sogei Spa, con nota protocollo n. 34773 del 28 novembre 2018, ha rappresentato la necessità di effettuare interventi sul Sistema di Interscambio che possano garantire, tra l'altro, un miglioramento dei livelli prestazionali in termini di gestione dei picchi di carico e di velocità di accesso ai dati e dei tempi di risposta. Per effettuare tali interventi è indispensabile prevedere un fermo del Sistema di Interscambio e l'indisponibilità dei servizi del portale "Fatture e Corrispettivi" nell'intera giornata del 1° dicembre 2018 con possibili ripercussioni anche nel 2 dicembre 2018.
Conseguentemente, per garantire il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, con il presente Provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ai sensi dell'articolo 19-octies, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - viene consentito lo slittamento fino al giorno 4 dicembre 2018 dei termini di trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche e delle note di variazione dei giorni 1° e 2 dicembre 2018.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
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Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
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Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
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Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
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Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
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Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
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Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché? per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
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Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalle legge 4 dicembre 2017, n. 172, il cui articolo 19-octies, comma 4, stabilisce le modalità? per la proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.