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Circolare Agenzia Entrate n. 17 del 15.02.2001
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Art. 62, legge 21 novembre 2000, n. 342 - disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci di cooperative di autotrasporto
Circolare Agenzia Entrate n. 17 del 15.02.2001Premessa
Il comma 1-quater dell'art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, di conversione del decreto legge 22 giugno 2000, n. 167, concernente disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, dispone che "Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
Nella disciplina delle deduzioni per trasferte effettuate nel settore dell'autotrasporto è nuovamente intervenuta la legge 21 novembre 2000, n. 342, che, all'articolo 62, ha previsto, per le società cooperative autorizzate all'autotrasporto, una particolare modalità di utilizzo della deduzione di cui al citato articolo 62, comma 1-quater, del TUIR..
La norma recata dal collegato alla legge finanziaria per il 2000, infatti, prevede che "La disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del TUIR si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alla trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale". In pratica il beneficio si rende applicabile ai fini della determinazione del reddito dei lavoratori soci delle cooperative, assimilato al reddito di lavoro dipendente.
Ad integrazione dei primi chiarimenti espressi sull'argomento con la circolare 207/E del 16 novembre 2000, paragrafo 2.2.5, si forniscono qui di seguito ulteriori indicazioni.Ambito soggettivo.
L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 si rende applicabile esclusivamente alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative di servizi operanti nel settore dell'autotrasporto merci, che corrispondono ai lavoratori soci compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. a) del TUIR.
Ai fini di tale assimilazione, il citato articolo 47, comma 1, lettera a), richiede che detti compensi di lavoro, erogati ai soci, non superino del venti per cento i salari correnti. Il medesimo articolo, al comma 2, subordina, altresì, l'assimilazione al rispetto di particolari condizioni da parte della cooperativa, consistenti nell'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, nella inderogabile indicazione nello statuto dei principi della mutualità stabiliti dalla legge e nell'effettivo rispetto di tali principi.
Occorre, infine, tener presente, per meglio comprendere la ratio dell'agevolazione in esame, che, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la loro opera con carattere di continuità, non è inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento ma non al 25 per cento l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà.Modalità applicative dell'agevolazione e decorrenza
La norma in esame trasferisce in via sussidiaria dalla cooperativa al socio la deduzione forfetaria prevista dall'articolo 62, comma 1-quater, del TUIR per le imprese di autotrasporto merci, in relazione alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti. La ratio della norma va ravvisata nell'intento di evitare che la compagine sociale della cooperativa di autotrasporto perda tale beneficio, qualora la società non possa avvalersene direttamente in considerazione del particolare regime di esenzione o di riduzione dell'IRPEG previsto per le cooperative di produzione e lavoro.
Pertanto, qualora la cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisca della deduzione forfetaria prevista né della deduzione analitica delle spese sostenute, la stessa, in qualità di sostituto d'imposta, potrà operare sul reddito di lavoro del socio, per ogni giorno di trasferta effettuata, un abbattimento di importo pari a lire 110.000 (o a lire 180.000 se trattasi di trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Ovviamente, poiché la deduzione prevista dall'art. 62, comma 1-quater, del TUIR ha carattere forfetario, anche per il socio l'abbattimento del reddito di lavoro, nella misura predetta, viene operato senza che assuma alcuna rilevanza l'effettivo ammontare delle somme che egli percepisce a titolo di indennità di trasferta o di rimborso delle spese di trasferta.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che, anche in presenza della suddetta deduzione forfetaria, le indennità ed i rimborsi delle spese sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori del territorio comunale, percepite dal socio lavoratore, concorrono alla formazione del reddito nei limiti previsti dall'art. 48, comma 5, del TUIR. In particolare le indennità restano assoggettate a tassazione per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte effettuate all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tale limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
La disposizione di cui all'art. 62 della legge n. 342 del 2000, in assenza di una specifica norma che ne disciplina l'entrata in vigore, ha effetto dal 1 gennaio 2000 anche in relazione alle trasferte già effettuate, in base al principio di unitarietà del periodo d'imposta di cui all'articolo 7 del TUIR, evidenziato altresì dal Consiglio di Stato nel parere n. 1084/202/96.
Pertanto, la cooperativa, in qualità di sostituto d'imposta, relativamente alle trasferte già effettuate nel corso del 2000, dovrà tener conto in sede di conguaglio di fine anno della deduzione forfetaria di ammontare pari al predetto importo di lire 110.000 (elevato a lire 180.000 se trattasi di trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto, per ogni giorno di trasferta effettuato dal socio-lavoratore nell'anno 2000.
Resta inteso che, per gli anni successivi al 2000, che può considerarsi come anno transitorio di applicazione della normativa in esame, non si renderà più necessario operare la deduzione in unica soluzione, in riferimento a tutti i giorni di trasferta effettuati nell'anno, poiché la deduzione verrà effettuata in riferimento ai singoli periodi di paga.
Ciò implica che la cooperativa deve stabilire, in relazione ad ogni trasferta, se avvalersi o meno della deduzione prevista dall'articolo 62, comma 1-quater del TUIR, atteso che l'esclusione dalla tassazione dei suddetti importi opera sul reddito del socio lavoratore a condizione che la cooperativa non usufruisca del beneficio direttamente sul proprio reddito.