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Provvedimento Agenzia Entrate del 13.12.2018 (513615 /2018)
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Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2018
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
1. Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta
1.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concesso a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della citata legge n. 205 del 2017.
1.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.
1.4. Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
2. Procedura di controllo automatizzato
2.1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche e termini definiti d'intesa, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
2.2. Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2.3. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell'importo del credito concesso, il modello F24 è presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero per i beni e le attività culturali all'Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce a decorrere dall'anno 2018 un credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1. Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.
Il medesimo articolo 1, al comma 320, stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Con il decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d'imposta, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti modalità e termini di fruizione del credito d'imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito complessivamente concesso all'impresa, al netto
dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"e, in particolare, l'articolo 1, commi da 319 a 321, che prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 321 della legge n. 205 del 2017, detta le "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri";
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.