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Circolare Agenzia Entrate n. 18 del 16.02.2001
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Regolarizzazione e definizione delle omissioni tributarie riguardanti le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari – Art. 35 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Circolare Agenzia Entrate n. 18 del 16.02.20011. Premessa
L’articolo 35 della legge in oggetto, pubblicata nel S.O. n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276, del 25 novembre 2000, consente agli ufficiali giudiziari di regolarizzare la loro posizione in relazione alla omessa dichiarazione, in tutto o in parte, delle indennità di trasferta di cui all’art. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ad essi corrisposte, negli anni dal 1993 al 1997, per gli atti compiuti fuori della sede dell’ufficio giudiziario di appartenenza.
La nuova disposizione agevolativa consente, in sostanza, di regolarizzare le omissioni commesse nel quinquennio anteriore al 1998 e di definire i relativi redditi sulla stessa base della disciplina introdotta, da tale anno, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Per espressa previsione del comma 2 dello stesso articolo 35, la prevista regolarizzazione si applica anche ai giudizi pendenti, purché relativi ad annualità ricomprese nello stesso quinquennio, ferma restando la irripetibilità delle somme eventualmente versate.
Relativamente alla suesposta previsione normativa sono stati già forniti i primi chiarimenti con circolare n. 207 del 16 novembre 2000. Le presenti, ulteriori istruzioni definiscono in modo più puntuale la corretta applicazione della disposizione in commento, con riguardo anche agli aspetti operativi e alle modalità di versamento della maggiore imposta dovuta.2. Disciplina normativa
Sotto l’aspetto soggettivo, il comma 1 dell’articolo 35 dispone che la disciplina della regolarizzazione si applica alla sola categoria degli ufficiali giudiziari (già collaboratori ed assistenti UNEP), relativamente alle omissioni riguardanti le indennità dagli stessi percepite in ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, per i quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo. Ciò, a prescindere dalla fattispecie omissiva e dallo stato della dichiarazione annuale: presentata, omessa, rettificata.
Circa l’ambito oggettivo, la disposizione in commento consente di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le predette omissioni, sulla base della stessa misura di assoggettabilità del 50 per cento, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per le medesime indennità dal comma 6 dell’articolo 48 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, nel nuovo testo risultante dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997.
Operativamente, per usufruire della prevista regolarizzazione, gli ufficiali giudiziari sono tenuti a:
- determinare, per ciascuna annualità, la nuova base imponibile, ricomprendendovi le indennità di trasferta omesse, nella misura del 50 per cento del relativo importo, al lordo sia della tassa erariale del 10 per cento (all’epoca dovuta, ai sensi dell’articolo 154 del precitato D.P.R. n. 1229 del 1959) sia delle somme detratte dai proventi in questione ai sensi dell’art. 146 dello stesso decreto presidenziale;
- applicare, alla base imponibile annuale come sopra determinata, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito vigenti ai fini dell’IRPEF;
- detrarre dall’imposta così calcolata, per ciascun anno, l’importo di ambedue i prelievi di cui ai citati articoli 146 e 154, al fine di determinare la somma da versare. Tali prelievi, infatti, per espressa volontà della normativa speciale, assolvono la funzione di "acconti versati" ai fini della maggiore Irpef dovuta, pur comportando, parallelamente, che lo stesso importo concorra alla formazione della base imponibile.
La logica della previsione normativa, supportata dalla sua inequivoca formulazione, lascia intendere che la definizione deve riguardare l’intero quinquennio espressamente individuato, con la sola eventuale esclusione delle annualità non suscettibili di regolarizzazione. Il suo mancato esercizio comporta, per i predetti anni, la reviviscenza della disciplina normativa regolatrice delle fattispecie ricadenti nel quinquennio stesso.
La regolarizzazione, alle suesposte condizioni, si perfeziona con il versamento delle maggiori imposte dovute, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo, a partire da tale data.
Occorre infine sottolineare che, alla stregua della formulazione normativa, il versamento "sulla base del decreto-legislativo 2 settembre 1997, n. 314" e, quindi, ai soli fini dell’IRPEF, consente di regolarizzare e di definire l’intera "posizione" dei soggetti che intendono avvalersi della previsione agevolativa, con la conseguenza che relativamente alle predette indennità siffatta definizione assume valenza sostitutiva riguardo al contributo per il Servizio sanitario nazionale, altrimenti dovuto.3. PROCEDIMENTO
3.1 Dichiarazioni integrative
In stretta aderenza alla formulazione letterale del comma 1 dell’articolo 35, lo schema legislativo di regolarizzazione delle omissioni in esame non richiederebbe altri adempimenti oltre quello del versamento, nei termini e alle condizioni previsti, delle maggiori imposte risultanti dalla autoliquidazione da parte del soggetto interessato.
Tuttavia, come già in occasione di altri provvedimenti similari, si è imposta la duplice esigenza, da un canto, di assecondare gli stessi contribuenti al fine di un corretto assolvimento degli obblighi previsti, dall’altro, di consentire agli uffici l’esercizio dei necessari riscontri per verificare, in particolare, l’esattezza dei versamenti effettuati.
Per soddisfare ambedue tali esigenze, si è fatto pertanto ricorso ad un mezzo – già largamente utilizzato – di natura essenzialmente strumentale, la cui ratio supplementare risulta chiaramente sottesa a quella principale ed esplicita dell’obbligo di versamento.
In sostanza, per avvalersi della disposizione agevolativa, i contribuenti sono tenuti a compilare una sorta di dichiarazione integrativa, sia pure con effetti diversi e di contenuto semplificato rispetto a quella tradizionalmente utilizzata per il c. d. ravvedimento operoso amministrativo.
In tale dichiarazione, l’interessato, oltre a riportare, nel quadro A, i propri dati identificativi, dovrà indicare, per ciascuna annualità, gli elementi reddituali e fiscali richiesti nel quadro B, avvalendosi delle specifiche istruzioni fornite a corredo dello stesso schema di dichiarazione.
Le dichiarazioni devono essere sollecitamente spedite, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento e, comunque, non oltre il 30 aprile 2001, all’Ufficio locale o, ove questo non sia ancora costituito, all’Ufficio delle Imposte Dirette, competenti alla data del versamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente, come determinato ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, e ancorché lo stesso sia variato rispetto alla data di presentazione della dichiarazione originaria. In alternativa alla spedizione tramite raccomandata, è consentita la presentazione mediante consegna agli uffici stessi.
Per la spedizione o la presentazione va utilizzata una qualsiasi busta bianca, apponendovi, a carattere stampatello, la scritta:"Dichiarazione integrativa per le indennità di trasferta degli Ufficiali giudiziari".
Si evidenzia l’opportunità che alla dichiarazione integrativa sia allegata copia, anche fotostatica, della certificazione annuale delle indennità, rilasciata dall’ufficio od organo erogante.3.2 Calcolo dell’imposta da versare
La dichiarazione in commento prevede che il contribuente possa definire la propria situazione conseguente all’omessa dichiarazione, in tutto o in parte, delle indennità di trasferta, mediante versamento di una somma pari all’imposta risultante dalla procedura descritta al paragrafo precedente.
Ai fini strettamente operativi, si rinvia all’unito fax-simile di dichiarazione ed annesse istruzioni che i soggetti interessati devono seguire, al fine di pervenire alla corretta determinazione dell’imposta da versare.
Si precisa, comunque, che in caso di avvenuta presentazione della originaria dichiarazione annuale, per Nuovo reddito imponibile, da indicare nel modello di dichiarazione integrativa, s’intende quello risultante dalla sommatoria di tutti i redditi esposti nei vari quadri del mod. 740 o del mod. 730, e del modello UNICO 98, aumentato del 50 per cento dell’importo lordo delle indennità di trasferta e depurato degli oneri deducibili originariamente dichiarati.
Nei casi di dichiarazione non prodotta, in presenza di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (certificati con mod. 101) o di soli redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000 – per i quali i contribuenti erano astrattamente esonerati – il Nuovo reddito imponibile è costituito dalla sommatoria di tali redditi e dell’ammontare lordo delle indennità di trasferta, in tutto o in parte non comprese tra i redditi certificati, ridotto, sempre, al 50 per cento.
Parimenti, in caso di omessa dichiarazione - pur in presenza di altri redditi –, il Nuovo reddito imponibile sarà costituito esclusivamente dai redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati con il modello 101, dal 50 per cento delle indennità in parola, nonché dai soli redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000.
In sede di esercizio della sanatoria resta, pertanto, preclusa la possibilità di ricomprendervi anche eventuali altri redditi omessi, diversi da quelli sopraindicati, per i quali sarà lo stesso ufficio competente a esercitare l’autonoma azione accertatrice, con ulteriore conseguente riliquidazione dell’importo versato a seguito della sanatoria.
Infine, relativamente alle annualità accertate ed ancora in corso di giudizio, le anzidette indennità vanno assunte al 50 per cento del loro ammontare.
Il TOTALE dell’importo da indicare ai fini del versamento è costituito dalla sommatoria di ciascuno degli importi calcolati per ogni anno oggetto della definizione agevolata.4. Modalità di versamento
L’articolo 35, comma 1, prevede che i soggetti che intendono avvalersi della sanatoria devono effettuare il relativo versamento, alternativamente, in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, ovvero in 12 rate bimestrali di uguale importo, alle normali scadenze, anche mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Come già indicato, in caso di più annualità da sanare, l’importo da versare deve essere determinato mediante la sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità
Il versamento va effettuato, in lire o in euro, mediante modello F24, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali, utilizzando il seguente codice-tributo:
4999 : "Regolarizzazione e definizione Irpef dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari". Art. 35, legge 21 novembre 2000, n. 342.
Il suddetto codice va esposto nella SEZIONE ERARIO del modello, indicando come anno di riferimento il periodo d’imposta 2001, nel quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AA.AA.5. Sospensione della riscossione
Con riguardo alle "liti fiscali pendenti", espressamente incluse nella previsione agevolativa, aventi ad oggetto periodi di imposta accertati in via non definitiva, è possibile che i contribuenti interessati risultino già destinatari di iscrizioni a ruolo poste in essere a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602.
Qualora tali somme (a titolo d’imposta, interessi e sanzioni) siano già state versate alla data del 10 dicembre 2000 - data di entrata in vigore della legge n. 342 -, è la stessa determinazione legislativa ad escluderne il rimborso.
In caso contrario, nel sottolineare innanzitutto l’assenza nella norma in esame di specifiche previsioni al riguardo, si ritiene di dover escludere l’obbligo per il contribuente di adempiere al pagamento dell’iscrizione a ruolo provvisoria. Ciò, in considerazione del fatto che, nei casi in cui il legislatore lo abbia ritenuto necessario, ha provveduto anche a disporlo espressamente.
Al fine, pertanto, sia di aderire alle intenzioni del legislatore sia di evitare inutili quanto onerosi adempimenti tanto da parte degli uffici locali che degli interessati, si ritiene che le anzidette iscrizioni a ruolo vadano sospese.
A tale scopo, i contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria in argomento hanno l’onere di produrre, all’ufficio locale o ufficio delle imposte dirette competenti, apposita istanza di sospensione, in carta semplice, agli effetti della norma agevolativa in esame, corredandola della seguente documentazione:
a) copia dell’avviso di accertamento;
b) copia dell’eventuale ricorso alla commissione tributaria.
I predetti uffici adotteranno le necessarie iniziative al fine di concedere la sospensione della riscossione per un congruo periodo di tempo, segnalando tempestivamente quelle che risultino non produttive di effetti, al fine di disporre l’eventuale ripristino della riscossione.6. Effetti della sanatoria
Per espressa previsione dell’art. 35, comma 1, gli effetti riconducibili al versamento, entro il 28 febbraio 2001, dell’intero importo dovuto o della prima rata, secondo i criteri già indicati per il calcolo dell’imposta, sono anzitutto quelli dell’inapplicabilità delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Trascorso inutilmente tale termine, gli uffici, sulla base degli elementi in loro possesso – eventualmente integrati da quelli richiesti agli organi eroganti o direttamente agli interessati – procederanno alla ordinaria azione accertatrice nei confronti dei contribuenti che, ovviamente, non risultino essersi avvalsi della prevista regolarizzazione. Ciò, come innanzi accennato, sulla base della disciplina previgente alla riforma apportata dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 314 del 1997.
Per i periodi d’imposta accertati, per i quali è stata già concessa la sospensione della riscossione relativa alle iscrizioni a ruolo provvisorie, gli uffici competenti, una volta riscontrato l’avvenuto versamento, procederanno allo sgravio delle suddette iscrizioni a ruolo e a comunicare alle competenti Commissioni tributarie la cessata materia del contendere, come per tutte le altre annualità in contestazione. Come già precisato, il comma 2 dell’articolo in commento dispone espressamente che "non si da luogo a rimborso di somme eventualmente versate", naturalmente alla data del 10 dicembre 2000.ALLEGATO omesso