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Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2018 (524526/2018)
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Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Modiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 concernente "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".
1.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1.2 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Ai fini del presente provvedimento per "dati fattura" si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato (Allegato B), compreso il codice hash di cui al punto 4.8.".
b) al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.".
c) Al punto 3.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.".
d) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:
" 5. 3 La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare e accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al successivo punto 8-bis, è consentita anche agli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018. L'intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere di cui al successivo punto 9 e dei dati rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.".
e) il punto 5.4 è sostituito dal seguente:
" 5.4 L'utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1, del canale e dell'indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.".
f) Al punto 8.1, il 5° punto elenco è sostituito dal seguente:
" - un servizio, offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo punto 8-bis, di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. I filedelle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;".
g) Dopo il punto 8 sono aggiunti i seguenti:
" 8-bis Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito webdell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 3 maggio 2019.
Gli operatori IVA effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.
I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, di cui al punto 8.1.
Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2 fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fatturadi cui al punto 1.2, riportati in allegato al presente provvedimento. Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito webdell'Agenzia delle entrate. Per gli operatori IVA, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e, per gli operatori IVA è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici..
Il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.".
" 8-ter Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio
Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 3 maggio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per i sessanta giorni successivi, periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, l'Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.
La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei filememorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.
h) il punto 10.3 è sostituito dal seguente:
"10.3 In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.".
i) il punto 10.4 è sostituito dal seguente:
"10.4 Tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche, nelle note di variazione ed eventualmente negli allegati, nonché nelle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti in una banca dati dedicata e sono trattati dall'Agenzia delle entrate, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, al solo fine di consentire agli operatori economici o ai loro delegati l'invio e la ricezione degli stessi mediante il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici o gli intermediari da essi delegati come stabilito al punto 8-bis possono, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al servizio consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultarli o scaricarli dalla propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Anche il consumatore finale può effettuare, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, la consultazione dei suddetti dati dalla propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.
In caso di mancata adesione da parte degli operatori economici o del consumatore finale l'Agenzia delle entrate procede alla cancellazione dei dati mantenendo esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2.
Tali dati, contenuti nelle fatture elettroniche e trasmessi attraverso la app, la procedura web, la PEC o il canale telematico SFTP o web service, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti e archiviati in una banca dati dedicata e trattati dall'Agenzia delle entrate in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia tributaria, per lo svolgimento, in particolare, delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all'erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati anche attraverso l'attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati sono conservati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.".
2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 concernente "Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica".
2.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1.1, alla lettera j), il primo punto elenco è sostituito dal seguente:
"gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (adesione al servizio, recesso, ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI); i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, salvo recesso;".
3. Aggiornamento del modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e individuazione dei "dati fattura"
3.1 E' aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 ed è pubblicato sul sito internetdell'Agenzia delle entrate (allegato A del presente provvedimento).
3.2 È approvato l'allegato B al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, contenente la lista dei "dati fattura" che l'Agenzia delle entrate memorizzerà per lo svolgimento delle attività istituzionali (allegato B);
3.3 È approvato l'avviso che informa gli utenti sulla necessità di temporanea memorizzazione dei file XML delle fatture che lo interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente per il corretto funzionamento del processo di fatturazione elettronica (allegato C).
4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
4.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall'articolo 2 quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.
MOTIVAZIONI
L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché?per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018 sono state disciplinate le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Con il provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha formulato alcune osservazioni in merito agli obblighi di fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e alle misure attuative emanate dall'Agenzia delle entrate. In particolare, le osservazioni erano riferite ai trattamenti dei dati personali, così come delineati dalla normativa primaria e secondaria, in relazione alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
A seguito dell'istituzione di un apposito tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono state individuate alcune misure di sicurezza, ulteriori rispetto a quelle già definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, che comportano l'integrazione di alcune disposizioni contenute nel predetto provvedimento e, di conseguenza, nel provvedimento del 5 novembre 2018.
Tenuto conto, quindi, di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 511 del 20 dicembre 2018, l'Agenzia rende disponibile - ai fini della consultazione e acquisizione (download) - l'intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione, solo nel caso in cui l'operatore IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sitoweb dell'Agenzia delle entrate.
I file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro un tempo tecnico di 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).
In assenza dell'adesione al servizio, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xmldella fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del decreto del d.P.R. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento.
Tali dati sono resi disponibili in consultazione esclusivamente agli operatori IVA, nonché ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di Partita IVA (ad esempio enti non commerciali e condomini). Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
Considerato che il processo di fatturazione è un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del file xmldella fattura da parte dell'Agenzia delle entrate, sarà sufficiente che l'adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato la predetta adesione al servizio.
In definitiva, si procede alla cancellazione dei file xml delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
? presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il downloaddall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;
? assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.
Fino al momento in cui sarà resa disponibile la funzionalità di adesione (3 maggio 2019) e per il periodo che sarà previsto per effettuare l'adesione stessa (60 giorni), per consentire ai contribuenti titolari di partita IVA, nonché ai condomini e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità delle fatture emesse/ricevute, l'Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione.
In tale periodo transitorio l'Agenzia delle entrate informa gli utenti in merito al trattamento dei dati personali contenuti nelle fatture mediante apposito avviso pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, allegato al presente provvedimento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
? Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
? Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
? Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché? per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 recante modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.