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Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 13.03.2001
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Altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600
Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 13.03.2001
A seguito dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, disposta dall'art. 11 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sono tenute, a decorrere dal periodo d'imposta 1999, a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod.770, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 4, comma 6, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Attese le difficoltà riscontrate da parte di alcune amministrazioni nell'approntare le necessarie misure organizzative, si è reso necessario differire con DPCM 29 giugno 2000 (in G.U. n. 151 del 30 giugno 2000) al mese di giugno 2001 il termine di trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000, per l'anno 1999.
In prosieguo, aderendo ad analoghe richieste, con DPCM 18 luglio 2000 (in G.U. n. 168 del 20 luglio 2000), è stata accordata a dette amministrazioni anche la proroga per la presentazione della dichiarazione IRAP, relativamente all'anno 1999, differendo il termine al 15 dicembre 2000 per la consegna a banche e poste ed al 15 gennaio 2001 nel caso di trasmissione telematica.
Ciò anche al fine di acquisire con sistematicità ed organicità i dati richiesti e di predisporre una procedura automatizzata per la loro gestione e trasmissione telematica.
Il software applicativo per la compilazione delle dichiarazioni IRAP e dei sostituti d'imposta relative al periodo d'imposta 1999 - denominato AdS2000 - è disponibile sul sito Internet www.finanze.it. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato gli obblighi di ritenuta sono riconducibili a tre aree:
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che provvede al pagamento di tutti gli emolumenti a spesa fissa erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato periferiche, nonché le singole Direzioni Provinciali del Tesoro quali autonomi obbligati alla ritenuta per compensi erogati ad altri soggetti;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che interviene per il personale centrale dei vari dicasteri gestito dal suo sistema informativo;
- un gran numero di altri uffici che per considerazioni di ordine giuridico e fiscale non è possibile ricondurre ad unitarietà nell'ambito dei competenti dicasteri.
Pertanto, con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.3 del 4 gennaio 2001, si è inteso fornire uno strumento normativo per semplificare e standardizzare la trasmissione dei suddetti dati nel rispetto, ovviamente, di quelle che sono le esigenze strutturali ed organizzative di ciascun dicastero:
La soluzione però non è stata circoscritta alla peculiare problematica concernente la dichiarazione mod. 770, ma estesa anche alle modalità di trasmissione delle altre tipologie di dichiarazioni, ragion per cui è stato predisposto un provvedimento di portata più vasta.
L'art. 1 del citato decreto, concernente gli altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, prevede che:
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni:
a) il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
b) le amministrazioni di cui all'art. 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno. Il predetto articolo abilita alla trasmissione telematica delle dichiarazioni il Sistema Informativo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, le Amministrazioni dello Stato, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.
Il riferimento all'art. 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e non anche all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si è reso opportuno onde evitare un eccessivo ampliamento della portata della norma ed ovviare a dubbi interpretativi sulla individuazione dei beneficiari.
Occorre, infatti, rilevare come il citato art. 29 del DPR n. 600 espressamente abbia riguardo alle "amministrazioni dello Stato..." mentre il comma 2 del richiamato art. 1 del d.lgs. n. 29/1993 riconduca "le amministrazioni dello Stato" nel più ampio ambito delle "amministrazioni pubbliche".
Nella disposizione in esame la tipologia di dichiarazioni che gli incaricati sono abilitati a trasmettere, viene individuata con il puntuale rinvio all'art. 3 del decreto del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, per cui possono essere trasmesse: la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IRAP, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione del sostituto d'imposta.
Nella previsione rientra anche l'amministrazione, che prestando assistenza fiscale è obbligata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, a trasmettere al Dipartimento delle Entrate - ora Agenzia delle Entrate - le dichiarazioni Mod.730 dei propri assistiti, secondo modalità annualmente stabilite con provvedimento direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta.
Modalità che prevedono ordinariamente l'invio telematico delle dichiarazioni stesse.
Passando ad un più dettagliato esame dell'articolo in commento con la lettera a), il Ministero del Tesoro, anche per il tramite del proprio sistema informativo gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene abilitato a trasmettere, curandone il flusso telematico, le dichiarazioni - di fatto costituite da quelle dei soli sostituti di imposta - afferenti il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato di cui abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.
Ovviamente per il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la conseguita qualificazione di soggetto incaricato alla trasmissione per conto di altri sostituti non comporta di per sè assunzione di alcun obbligo di trasmissione costituendo la stessa una mera facoltà, per cui le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.
La lettera b) della medesima disposizione attribuisce, invece, a ciascuna Amministrazione la facoltà di trasmettere le sole dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo.
Il secondo capoverso contiene, altresì, la previsione che, in funzione del peculiare assetto, la singola amministrazione possa demandarne la trasmissione a proprie strutture o moduli o altra suddivisione amministrativa. Ciò al fine di consentire normativamente, in questa fase di riprogettazione organizzativa in atto presso alcuni ministeri, di semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali permettendo - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia - di modularli secondo il proprio assetto strutturale.
Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.
Le amministrazioni interessate che intendano avvalersi della summenzionata disposizione si potranno limitare ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, che i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene.
L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio telematico.
Infatti, è opportuno puntualizzare che all'incaricato, in caso di tardiva od omessa trasmissione, è applicabile la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni giusto il disposto dell'art. 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ovviamente per abilitarsi non è in alcun modo richiesta l'esibizione o produzione dell'atto o provvedimento deliberativo o istitutivo del servizio, riservandosi l'Agenzia delle Entrate di chiederne l'esibizione successivamente.
Al riguardo si osserva che l'individuazione dell'incaricato e degli uffici che possono avvalersene non comporta per questi ultimi l'obbligo di fruirne, ben potendo gli stessi - se in quanto obbligati - provvedere autonomamente all'invio telematico.
Quanto alle modalità per abilitarsi al servizio telematico, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il soggetto che abbia obblighi dichiarativi, o che svolgerà le funzioni di incaricato alla trasmissione telematica, richiederà l'abilitazione al servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni per la categoria "G80 - Amministrazioni dello Stato", secondo le modalità stabilite dal decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Per formulare la predetta richiesta deve essere utilizzato l'apposito modello reperibile su Internet nel sito www.finanze.it, sezione "Servizi telematici", e poi "Informazioni sul servizio telematico per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati".
Detta domanda di abilitazione deve essere presentata alle Direzioni regionali o agli uffici da esse delegati i quali provvederanno, dopo aver espletato le formalità di rito, alla conseguente attribuzione della busta contenente gli estremi necessari per l'accesso al servizio telematico e le relative istruzioni.
Il richiedente, ottenuta l'abilitazione, configurerà un personal computer per gli usi necessari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Si raccomanda di attingere alle informazioni inerenti al servizio telematico consultabili ai seguenti indirizzi Internet:
- http://www.finanze.it/territor/servtel/index1.htm
- http://assistenza.finanze.it/
Si rappresenta inoltre che il summenzionato pacchetto applicativo, denominato "AdS 2000" è reperibile all'indirizzo:
- http://www.finanze.it/internet/mod2000/xadssoft00.htm.
Da ultimo, si precisa che la richiamata disposizione esplica efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in G. U. del relativo decreto, avvenuta il 4 gennaio 2001, per cui i nuovi soggetti, purchè abilitatisi, potranno procedere alla trasmissione delle dichiarazioni con termini di presentazione in scadenza successivamente a tale data.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.