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Circolare Agenzia Entrate n. 25 del 14.03.2001
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Attività di accertamento sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo d'imposta 1996 - Ulteriori indicazioni in merito alla gestione della fase del contraddittorio
Circolare Agenzia Entrate n. 25 del 14.03.2001Con circolare n. 175/E del 3 ottobre 2000, è stata avviata una specifica attività di accertamento nei confronti dei contribuenti che per il periodo d'imposta 1996 hanno dichiarato ricavi o compensi d'importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Tale attività è incentrata sull'invio ai contribuenti di inviti al contraddittorio, finalizzati all'attivazione del procedimento con adesione su iniziativa degli Uffici locali e degli Uffici delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Nel procedimento di controllo in argomento assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che consente all'amministrazione una più ragionata misurazione del presupposto impositivo, sulla base degli elementi di valutazione offerti dal contribuente circa le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.
Al riguardo, nel richiamare le istruzioni già fornite con circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 e da ultimo con la citata circolare n. 175/E del 2000, si forniscono ulteriori indicazioni in merito a specifiche problematiche sollevate da taluni uffici operativi.
E' stato, infatti, chiesto se, qualora l'ammontare di ricavi o compensi risultante dall'applicazione dei parametri sia superiore a quello attribuibile al contribuente in base allo studio di settore approvato per l'attività in esame, l'ufficio possa tener conto in sede di contraddittorio di quest'ultimo risultato ai fini della valutazione della posizione fiscale del contribuente.
Al riguardo si fa presente che nella fase del contraddittorio il contribuente può motivare e documentare idoneamente le ragioni in base alle quali la dichiarazione dei ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello presunto in base ai parametri può ritenersi in tutto o in parte giustificata, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività: in tal modo il risultato dell'applicazione dei parametri, non prescindendo dal considerare le peculiarità dell'attività in concreto svolta, viene adeguato alla particolare situazione dell'impresa o della professione.
Si ritiene pertanto che gli studi di settore possano introdurre nel contraddittorio importanti elementi per individuare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata e consentire una più fondata definizione della posizione del contribuente.
Com'è noto infatti gli studi finora approvati, riguardanti le attività economiche nel settore dei servizi, del commercio e delle manifatture, consentono di determinare i ricavi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi, ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.).
Tali studi sono stati realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, ecc.); essi tengono conto, inoltre, delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda (condizioni e modalità operative, tipologia dei fabbisogni, capacità di spesa, ecc.) che pure incidono notevolmente sulla capacità dell'impresa di produrre ricavi.
Pertanto le risultanze degli studi di settore costituiscono, nella predetta fase, un efficace strumento di valutazione dell'effettiva situazione economica del soggetto.
Si ritiene, quindi, che i contribuenti, al fine di giustificare in tutto o in parte la legittimità dello scostamento dei ricavi o compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri, possano validamente addurre in contraddittorio le risultanze dello studio di settore già approvato con riferimento alla propria attività.
In tali casi l'Ufficio procederà a determinare i ricavi attribuibili al soggetto sulla base degli studi di settore con il prodotto informatico GE.RI.CO., utilizzando i dati contabili e i dati strutturali dell'azienda relativi al periodo d'imposta 1996.
I predetti dati strutturali saranno forniti dal contribuente, che potrà eventualmente a tal fine produrre copia del questionario per gli studi di settore, relativo al 1996.
L'Ufficio potrà verificare la veridicità dei predetti dati acquisendo le scritture contabili obbligatorie (registro dei beni ammortizzabili, libro paga, ecc.), ed eventualmente effettuando anche brevi accessi finalizzati a tale controllo.
Utilizzando l'applicazione GE.RI.CO. l'Ufficio verificherà la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base dello studio di settore e la coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
Al riguardo si ricorda che la valutazione della correttezza dei comportamenti del contribuente dipende da valutazioni che involgono l'esame di entrambi i predetti aspetti.
L'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, in presenza di coerenza degli indicatori economici, potrà essere proficuamente utilizzato dall'Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione della posizione del contribuente.
Ove risultino invece anomalie negli indici di coerenza che caratterizzano l'attività del contribuente, il predetto ammontare di ricavi potrà essere utilizzato dall'Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora il contribuente dimostri che la mancata coerenza deriva da insufficienze produttive dell'azienda.
Si evidenzia che sono in corso di approvazione studi di settore relativi ad alcune attività professionali.
Gli Uffici pertanto potranno, secondo i criteri sopra illustrati, tenere conto delle risultanze di tali studi addotte dai contribuenti in sede di contraddittorio ai fini della determinazione dei compensi riferibili al periodo d'imposta 1996.
In merito ad altre specifiche richieste di chiarimenti pervenute circa le circostanze che devono essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio in sede di contraddittorio ai fini della determinazione dei compensi attribuibili ai soggetti esercenti arti e professioni, si fa presente quanto segue:
- come già evidenziato nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996, in considerazione delle modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sulla base del cosiddetto "criterio di cassa", l'ufficio in sede di contraddittorio dovrà tener conto dell'eventuale incasso di compensi di rilevante ammontare in anni successivi a quello (1996) nel corso del quale sono stati sostenuti i relativi costi; ai fini della valutazione della posizione fiscale del contribuente, si dovrà considerare anche l'eventuale incasso nel 1996 di compensi per i quali i relativi costi sono stati sostenuti in anni precedenti;
- gli uffici inoltre dovranno tener conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento di attività professionale o artistica e di attività di lavoro dipendente. Gli stessi dovranno pertanto determinare la concreta incidenza di tale circostanza sui compensi effettivamente conseguiti, tenendo conto del minor tempo dedicato all'attività professionale o artistica a causa dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente. A tal fine il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno potrà essere considerato pari a 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno, in analogia a quanto previsto negli studi di settore per le attività professionali attualmente in corso di approvazione.
Le Direzioni Regionali verificheranno che tutti gli Uffici locali e delle Imposte Dirette abbiano a disposizione il software GE.RI.CO. adottando le opportune iniziative al riguardo ed informando tempestivamente la scrivente qualora emerga la necessità di fornire ulteriori supporti informatici.
Al riguardo si fa presente che la predetta applicazione è comunque prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle Finanze, nel quale è disponibile anche la normativa e la prassi riguardante gli studi di settore; la medesima applicazione e le suddette informazioni saranno disponibili, a breve, anche sul sito INTRANET dell'Agenzia delle Entrate.