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Circolare Agenzia Entrate n. 47 del 11.05. 2001
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Contenzioso - Tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese - Modalità per l'esecuzione dei rimborsi - Art. 11 della L. 23 dicembre 1998, n. 448
Circolare Agenzia Entrate n. 47 del 11.05. 2001Come è noto, l'art. 11, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha rideterminato l'importo della tassa sulle concessioni governative, dovuta dalle società per gli anni dal 1985 al 1992, per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali.
Con la disposizione del comma 2 del medesimo articolo è stata riconosciuta la possibilità, per le società che negli anni dal 1985 al 1992 avevano corrisposto la tassa sulle concessioni in misura superiore a quanto dovuto in base al comma 1, di ottenere il rimborso della somma versata in eccedenza; a tal fine, è stata predisposta una apposita procedura automatizzata ai sensi del comma 4 del citato art. 11.
In riferimento alle disposizioni sopra riportate, con circolare n. 32/E del 12 febbraio 1999 del Dipartimento delle Entrate sono state fornite agli Uffici le istruzioni operative per procedere al rimborso della differenza tra le somme versate e quelle dovute a norma dell'art. 11 citato, con particolare riferimento alle fattispecie nelle quali fosse pendente una controversia in sede giurisdizionale.
In particolare, con la circolare in questione è stata preclusa agli uffici la possibilità di attivare la procedura di rimborso automatizzata prevista dal citato art. 11, comma 4, nelle ipotesi in cui:
a) sia stata pronunciata una sentenza di primo grado o sia stato emesso un decreto ingiuntivo;
b) sia già pendente il giudizio di secondo grado;
c) sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato.
Ciò premesso, le Direzioni regionali hanno segnalato nei casi sopra citati notevoli difficoltà operative nella gestione dei rimborsi con procedura manuale in luogo di quella automatizzata.
Al riguardo, si precisa che le ipotesi sopra elencate costituiscono fattispecie nelle quali maggiormente è evidente l'esigenza di procedere con rapidità e precisione al rimborso del credito vantato dai contribuenti: la procedura automatizzata costituisce a tal fine lo strumento più efficace.
Quanto sopra premesso, a parziale rettifica delle istruzioni impartite con circolare n. 32/E del 12 febbraio 1999, si dispone che nei casi richiamati alle lettere a), b) e c), per il rimborso della differenza tra le somme versate e quelle dovute a norma dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, gli uffici potranno attivare anche la procedura automatizzata disciplinata dal comma 4 del medesimo art. 11, qualora ritenuta ugualmente idonea ai fini della corretta gestione dei rimborsi.