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Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 22.05.2001
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DPCM 30 aprile 2001 - Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2001 e per l'effettuazione dei relativi versamenti
Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 22.05.2001Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001 - All.1), emanato in forza della delega contenuta nell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di permettere ai soggetti interessati di assolvere a tutti gli adempimenti loro richiesti fruendo di un congruo periodo di tempo, sono stati differiti per l'anno 2001 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche in forma unificata, relative al periodo d'imposta 2000 e quelli dei relativi versamenti, nonché i termini di presentazione in via telematica della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.
Sono stati altresì differiti i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA relative ai primi quattro mesi dell'anno 2001 e al primo trimestre dello stesso anno, atteso l'obbligo generalizzato di tale modalità di invio esteso a tutti i contribuenti interessati da tale adempimento, nonché il termine per avvalersi per il corrente anno del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, così come anticipato con il comunicato stampa del 30 marzo 2001.
Prima di esaminare le specifiche disposizioni contenute nel menzionato decreto, si evidenzia che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive interessa esclusivamente i soggetti (persone fisiche, società di persone, enti non commerciali, società di capitali, enti commerciali ecc.) tenuti alla redazione delle dichiarazioni sui modelli approvati nell'anno 2001 (vedasi al riguardo All. 2: Tabella dei modelli approvati), in relazione ai quali ha effetto l'ampliamento dell'utilizzo del servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni disciplinato dal successivo articolo 2.
Restano, pertanto, escluse dal predetto differimento dei termini sia di presentazione che di versamento, le dichiarazioni che devono essere redatte, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sui modelli approvati nell'anno 2000, quali quelle relative a periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2000.
Resta altresì esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in rassegna la presentazione delle dichiarazioni modelli 730/2001 e 770/2001, per le quali si rendono applicabili gli ordinari termini di presentazione.1. Termini di presentazione delle dichiarazioni.
1.1 Presentazione tramite le banche o gli uffici postali.
L'art. 1 del DPCM 30 aprile 2001 prevede al primo comma che le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo, presentano la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, relativamente al periodo d'imposta 2000, ovvero la dichiarazione unificata, nei casi in cui questa è prevista, tramite le banche o gli uffici postali entro la data del 31 luglio 2001.
Occorre tener presente al riguardo che le dichiarazioni possono essere presentate presso le banche o gli uffici postali solo da parte dei soggetti che non siano obbligati ad utilizzare il servizio telematico. I soggetti invece che, relativamente ai modelli approvati nell'anno 2001, sono tenuti ad adottare esclusivamente tale modalità di presentazione delle proprie dichiarazioni, sono elencati nell'art. 2 del predetto decreto, che disciplina appunto i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni per il corrente anno.
Il medesimo art. 1 stabilisce inoltre al comma 2 il nuovo termine di presentazione tramite le banche e gli uffici postali per le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, degli enti non commerciali e soggetti ad essi equiparati, delle società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d), del TUIR, nonché delle dichiarazioni IRAP dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione previsti in via ordinaria scadono entro il 20 luglio 2001,, sempreché ovviamente non siano tenuti all'utilizzo del servizio telematico quali sostituti d'imposta obbligati alla presentazione della relativa dichiarazione solo con tale modalità.
Tali soggetti, tenuti a presentare la dichiarazione non in termine fisso ma nei termini, previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del DPR n. 322 del 1998, correlati alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero alla fine del periodo d'imposta, potranno presentare la dichiarazione su supporto cartaceo entro il 20 luglio 2001, sempreché ovviamente non rientrino tra i soggetti obbligati all'invio telematico di cui al richiamato art. 2 dello stesso decreto.
Le dichiarazioni dei medesimi soggetti, i cui termini ordinari scadono successivamente alla predetta data del 20 luglio 2001, devono pertanto essere presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove consentito, nei termini ordinari ed analogamente nei termini ordinari devono essere effettuati i relativi versamenti di imposta.
E' il caso, ad esempio, degli enti locali, tenuti all'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che provvedono a tale adempimento nel periodo compreso dal 21 al 30 giugno 2001. In tale ipotesi, gli enti locali non possono fruire del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione tramite le banche o gli uffici postali, in quanto il termine ordinario della stessa scade ad un mese dall'approvazione del rendiconto e cioè dopo il 20 luglio 2001; di conseguenza, non si rende applicabile neppure il differimento per il relativo versamento, mentre i medesimi soggetti potranno fruire del differimento del termine disposto dal decreto in esame per la presentazione tramite il servizio telematico nei sensi che saranno illustrati al paragrafo successivo, in quanto i relativi termini ordinari scadono entro il 31 ottobre 2001.1.2. Presentazione in via telematica.
Con l'art. 2 del decreto vengono unificati alla data del 31 ottobre 2001 tutti i termini di trasmissione telematica scadenti entro tale data e relativi alle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, compresa la dichiarazione unificata.
In ordine all'utilizzo del servizio telematico, nel comma 1 del predetto articolo vengono espressamente elencati i soggetti interessati al differimento dei termini di presentazione telematica, in quanto obbligati nell'anno in corso a presentare tutte le proprie dichiarazioni esclusivamente con detta modalità. Rientrano tra tali soggetti:
A) i contribuenti obbligati nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
B) i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
C) le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Con il richiamato comma 1 viene pertanto previsto che le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, per le quali deve essere utilizzato il servizio telematico, sia Entratel che Internet, dovranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 ottobre 2001 in tutti i casi in cui il termine ordinario per la trasmissione in via telematica, stabilito dal DPR n. 322 del 1998, scade entro tale data.
Dal tenore letterale della norma in rassegna, che fa riferimento alla "presentazione in via telematica" e non più alla "trasmissione in via telematica", deriva inoltre che nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998 per la presentazione telematica, deve consegnare la dichiarazione all'intermediario che si assume l'impegno di effettuarne la trasmissione all'Agenzia delle Entrate in tempo utile per consentire a quest'ultimo di trasmetterla entro il 31 ottobre 2001.
L'intermediario, dovendo rispettare la predetta data, può accettare o rifiutare l'incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, mentre è obbligato a trasmettere le dichiarazioni da lui stesso predisposte nonché quelle per le quali ha accettato l'incarico della trasmissione.
In tal caso l'intermediario abilitato continuerà a rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione nella quale devono essere indicati, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate nonché la data della consegna della dichiarazione medesima all'intermediario. Detto riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, costituisce per il contribuente la ricevuta di consegna della dichiarazione e, quindi, la prova della presentazione della stessa.
Nel caso, invece, il contribuente provveda a trasmettere direttamente la dichiarazione in via telematica (tramite Entratel o Internet), la dichiarazione stessa si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione trasmessa dall'Agenzia medesima.
Pertanto, a seguito della citata disposizione, ogni qualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.
Il termine per il versamento delle relative imposte resta invece ancorato, così come previsto dall'art. 2, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni, al termine di presentazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, come sarà precisato nel paragrafo successivo.
In merito al procedimento per ottenere l'abilitazione al servizio telematico - Entratel o Internet - si rinvia alle istruzioni fornite da ultimo con le circolari n. 206/E del 16 novembre 2000 e n. 21/E del 5 marzo 2001.
Il comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 30 aprile 2001 consente inoltre a tutti i contribuenti che intendono fruire della facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica, pur non essendone obbligati, di godere del medesimo differimento del termine al 31 ottobre 2001 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata.
Per effetto di quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 2, viene altresì differito al 20 luglio 2001 il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da presentare autonomamente per l'anno 2000. Tale termine resta così definito sia per i contribuenti che sono obbligati all'utilizzo del servizio telematico, sia per quelli che scelgono tale modalità di invio.
Si ricorda peraltro che nessun differimento è stato previsto per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma relativa all'anno 2000 tramite una banca o un ufficio postale, che resta stabilito al 31 maggio 2001, né per il relativo versamento, fissato al 16 marzo 2001, mentre per i casi in cui occorre comprendere la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata si applicano le disposizioni sopra illustrate.
Infine, l'art. 3 del decreto differisce i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 100 e successive modificazioni, relative ai mesi da gennaio ad aprile del 2001 ed al primo trimestre dello stesso anno, al fine consentire ai contribuenti di adeguare le proprie strutture organizzative alle modalità di presentazione delle predette dichiarazioni, per le quali viene previsto l'utilizzo esclusivo del servizio telematico, diretto (Entratel o Internet, secondo le istruzioni fornite con le citate circolari) ovvero tramite gli intermediari abilitati.
In particolare, i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono differiti al successivo 20 giugno, mentre i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile 2001 nonché al primo trimestre del 2001, sono differiti al 20 luglio 2001.
Anche per dette dichiarazioni non viene previsto un termine di consegna agli intermediari che dovranno provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro il quale le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Valgono pertanto anche per le dichiarazioni periodiche i chiarimenti forniti con la presente circolare per la presentazione telematica della dichiarazione annuale.2. Termini per l'effettuazione dei versamenti.
2.1. Differimento dei termini di versamento.
L'art. 1 del decreto detta inoltre disposizioni in ordine al differimento dei termini per i versamenti relativi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, che sono state oggetto di differimento quanto alla presentazione nei sensi chiariti nel precedente paragrafo.
In particolare, i versamenti delle imposte relative alle predette dichiarazioni concernenti il periodo d'imposta 2000, presentate dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni di cui all'art. 6 del DPR n. 600/1973, indipendentemente dal fatto che la presentazione avvenga tramite le banche o gli uffici postali ovvero in via telematica, possono essere effettuati entro il 20 giugno 2001 senza alcuna maggiorazione e devono comunque essere effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione alle somme da versare della maggiorazione dello 0,40 per cento calcolata a partire dal 21 giugno.
Vengono, inoltre, differiti alla data del 20 luglio 2001 i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa la dichiarazione unificata, dei soggetti diversi dalle persone fisiche e società di persone o associazioni di cui all'art. 6 del DPR. n. 600 del 1973, i cui termini ordinari di versamento scadono entro il 20 luglio 2001. Anche in questo caso il differimento si applica anche alle dichiarazioni che, in base a quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto, vengono presentate in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nei termini stabiliti dal medesimo art. 2, sia dai soggetti obbligati a tale adempimento (quali i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) sia dai contribuenti che scelgono tale modalità di presentazione.
Pertanto, anche i soggetti di cui all'art. 88 del TUIR, non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali ad esempio le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni), fruiscono del differimento dei termini per il versamento dell'IRAP previsto dal decreto in esame, solo qualora i termini ordinari per il versamento di tale imposta scadano entro il 20 luglio 2001.
Si precisa, altresì, che la maggiorazione a titolo di interesse nella misura dello 0,40 per cento si applica per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto in esame, solo a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di versamento previsto in via ordinaria e collegato alla presentazione delle dichiarazioni tramite una banca o un ufficio postale, atteso che i diversi termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte (art. 2, comma 4-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322).
Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata resta altresì applicabile la disposizione prevista dall'art. 6 del DPR. n. 542 del 14 ottobre 1999 che prevede la maggiorazione delle somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo, prevista per il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e calcolata fino alla data di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata.
Pertanto, nel caso, ad esempio, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 6 del DPR n. 600 del 1973, resta applicabile la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal citato art. 6 del decreto n. 542 del 1999 fino al 20 giugno 2001, mentre qualora il versamento venga effettuato nel più ampio termine del 20 luglio 2001 dovrà applicarsi l'interesse dello 0,40 per cento, previsto dell'articolo 1 del decreto in esame, sull'importo dell'IVA dovuta già aumentato della predetta specifica maggiorazione applicata fino alla data del 20 giugno 2001.2.1. Rateizzazione dei versamenti.
Com'è noto, tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, corrispondendo le somme risultanti dalle dichiarazioni in rate mensili di uguale importo, con scadenze diverse a seconda che il soggetto sia o meno titolare di partita IVA.
Infatti, i versamenti rateali devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, fermo restando che il pagamento integrale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Considerato che il DPCM 30 aprile 2001 ha differito, come sopra illustrato, i termini di versamento delle imposte per l'anno 2001, si rende opportuno precisare le nuove date entro le quali è possibile effettuare i versamenti rateizzati, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 18, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241/1997, in base alla quale i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo si considerano tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo, nonché di quanto già precisato in materia con la circolare n. 137/E del 22 giugno 1999.
Sugli importi rateizzati sono dovuti, com'è noto, gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale (30 giorni per ogni mese) a prescindere dal giorno del versamento, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno od entro il 20 luglio (nel primo caso, senza alcuna maggiorazione e nel secondo caso con la maggiorazione dello 0,40 per cento).
Pertanto, la seconda rata deve essere versata, rispettivamente, nel primo caso entro il 2 luglio (in quanto il 30 giugno cade di sabato) ovvero, nel secondo caso, entro il 31 luglio, con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento (16,6 periodico, secondo la formula C x i x t / 36.000, già illustrata nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione) calcolati per il periodo di dieci giorni decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Per le rate successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1Ş 20 giugno 0,00 20 luglio 0,00 2Ş 2 luglio 0,17 31 luglio 0,17 3Ş 31 luglio 0,67 31 agosto 0,67 4Ş 31 agosto 1,17 1 ottobre 1,17 5Ş 1 ottobre 1,67 31 ottobre 1,67 6Ş 31 ottobre 2,17 30 novembre 2,17 7Ş 30 novembre 2,67 ----- (*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA, possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno od entro il 20 luglio (fermo restando che per i soggetti IRPEG che rientrano nell'ambito di applicazione del DPCM 30 aprile 2001, la maggiorazione dello 0,40 per cento si applica dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario di versamento).
Tali soggetti devono corrispondere la seconda rata, rispettivamente, entro il 16 luglio od entro il 16 agosto, con l'interesse dello 0,43 per cento calcolato sempre secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo di ventisei giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1Ş 20 giugno 0,00 20 luglio 0,00 2Ş 16 luglio 0,43 16 agosto 0,43 3Ş 16 agosto 0.93 17 settembre 0,93 4Ş 17 settembre 1,43 16 ottobre 1,43 5Ş 16 ottobre 1,93 16 novembre 1,93 6Ş 16 novembre 2,43 ----- (*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
MODULISTICA 2001
All. 2CUD/2001 Approvato con DECRETO 23.11.2000 - pubblicato nel S.O. n. 207 alla G.U. n. 290 del 13.12.2000 IVA/2001 Approvato con DECRETO 29.12.2000 - pubblicato nel S.O. n. 9 alla G.U. n. 14 del 18.01.2001 730/2001 Approvato con PROVVEDIMENTO 25.01.2001 - pubblicato nel S.O. n. 25 alla GU. n. 35 del 12.02.2001 770/2001 Approvato con PROVVEDIMENTO 31.01.2001 - pubblicato nel S.O. n. 35 alla G.U. n. 47 del 26.02.2001 IVA Periodica Approvato con PROVVEDIMENTO 31.01.2001 - pubblicato nel S.O. n. 29 alla G.U. n. 41 del 19.02.2001 UNICO 2001 - Persone fisiche Approvato con PROVVEDIMENTO 13.03.2001 - pubblicato nel S.O. n. 74 alla G.U. n. 81 del 06.04.2001 UNICO 2001 - Società di persone ed equiparate Approvato con PROVVEDIMENTO 14.03.2001 - pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 95 del 24.04.2001 UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati Approvato con PROVVEDIMENTO 14.03.2001 - pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 95 del 24.04.2001 UNICO 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati Approvato con PROVVEDIMENTO 26.03.2001 - pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 95 del 24.04.2001 IRAP/2001 Approvato con PROVVEDIMENTO 28.03.2001 - pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 95 del 24.04.2001 ALLEGATO N. 3
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2001MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE CARTACEA tramite banche o uffici postali, da parte dei soggetti non obbligati alla presentazione in via telematica 31 luglio PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA diretta dei contribuenti via Entratel o via Internet (*) o tramite gli intermediari abilitati (**) VERSAMENTO Unico 2001 - Persone fisiche 31 luglio 31 ottobre Entro il 20 giugno senza interessi; Entro il 20 luglio con interessi dello 0,40% Unico 2001 - Società di persone ed equiparate 31 luglio 31 ottobre ---
Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati NON PREVISTA Se il termine scade:
- fino al 31/10: entro il 31/10
- dopo il 31/10: entro 2 mesi dall'approvazio ne del bilancio o del rendiconto, per i soggetti tenuti all'appro vazione del bilan cio o del rendi conto; ovvero: entro 7 mesi dal la fine del periodo d'imposta, per i soggetti non tenuti alla approvazione del bilancio o del rendicontoSe il termine di presentazione tramite e banche o gli uffici postali (anche per i soggetti tenuti alla presentazione solo in via telematica) scade entro il 20 luglio: il versamento è effettuato entro il 20 giugno senza interessi, ovvero entro il 20 luglio con interessi dello 0,40%. Se il suddetto termine di presentazione scade dopo il 20 luglio: il versamento è effettuato nei termini ordinari. Unico 2001 - Società ed enti non residenti, ex art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati IRAP/2001 dei contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi (***) Se il termine scade - fino al 20 luglio: entro il 20 luglio - dopo il 20 luglio: entro 1 mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto, per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto; ovvero: entro 6 mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o rendiconto --- --- IVA/2001 annuale dei contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata 31 maggio 20 luglio 16 marzo 770/2001 dei sostituti d'imposta che non presentano la dichiarazione unificata NON PREVISTA 2 luglio --- IVA periodica 2001 NON PREVISTA
MENSILI
Gennaio - 20 giugno
Febbraio - 20 giugno
Marzo - 20 giugno
Aprile - 20 luglio
16 febbraio
16 marzo
16 aprile
16 maggioTRIMESTRALI
Gennaio Febbraio Marzo 20 luglio16 maggio (*) La trasmissione telematica deve essere effettuata: via Entratel per i soggetti tenuti alla presentazione del mod. 770 per un numero di soggetti superiore a 20; via Internet per i soggetti non tenuti alla presentazione del modello 770, in forma autonoma o unificata, o tenuti a tale adempimento per un numero di soggetti non superiore a 20.
(**) Per intermediari abilitati si intendono le società del gruppo e i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
(***) I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il cui periodo d'imposta sia in corso al 31 dicembre 2000 devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nell'anno 2001. Invece, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il cui periodo d'imposta sia chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2000 devono utilizzare i modelli approvati nell'anno 2000: in tal caso, non rendendosi applicabile il differimento dei termini previsto dal DPCM 30 aprile 2001, le dichiarazioni sono presentate e i relativi versamenti sono effettuati nei termini ordinari.ALL. 1
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001. [vedi in RACCOLTA - nota T&L)
Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonché di presentazione delle domande relative al regime fiscale delle attività marginali.